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La perimetrazione della presunzione di proporzionalità nella “nuova” legittima difesa domiciliare

Cristina Monteleone

(Cass. Pen., Sez. I, 21 luglio 2020, n. 21794)

“2.1. Le modifiche che hanno interessato la definizione della scriminante in esame hanno riguardato – ad opera della L. 13 febbraio 2006, n. 59 – le reazioni difensive poste in essere contro chi commetta fatti di violazione di domicilio ai sensi dell’art. 614 c.p., commi 1 e 2, situazione a cui è stata parificata la commissione di fatti avvenuti “all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. La L. n. 36 del 2019 ha modificato dell’art. 52 c.p., il comma 2 inserendovi l’avverbio “sempre” (…); ha inserito nella norma un nuovo comma – il quarto – (…); ha aggiunto, all’art. 55 c.p., un comma 2 che, [ha] delimita[to] l’ambito di punibilità dell’eccesso colposo (…)” “2.2. (…) L’interpolazione del comma 2 con l’inserimento dell’avverbio “sempre”, volto a presidiare ulteriormente (…) la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza individuale nel domicilio, non modifica l’impianto normativo dell’istituto (…) L’aggiunta dell’avverbio “sempre” appare pleonastica, in quanto l’operatività della presunzione, già posta dalla norma, resta comunque subordinata all’accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie scriminante (...)”. “3.4. Nemmeno il comma 4, di nuovo conio, dell’art. 52 c.p., sembra consentire un’indiscriminata reazione contro chi si introduca o si intrattenga, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, nella dimora altrui o nei luoghi ad essa equiparati. L’incipit della disposizione (“Nei casi di cui ai commi 2 e 3...”) ne delimita l’ambito di applicazione, per espressa previsione normativa, alle situazioni di fatto già riconducibili ai commi richiamati; l’elemento di specialità è costituito dalle modalità intrusive (…), tali da essere percepite dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità. E quando l’azione sia connotata da siffatte modalità può presumersi il rapporto di proporzione della reazione, sempre che però sussista la necessità e [continua ..]

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Nota di Cristina Monteleone

La sentenza in commento trae spunto dal ricorso depositato dall’imputato per il delitto di tentato omicidio, avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte territorialmente competente. L’odierno ricorrente, in particolare, aveva reagito all’intrusione notturna di alcuni banditi nel locale commerciale ove egli svolgeva l’attività imprenditoriale. Benché il locale violato non fosse collegato con l’abitazione del piano superiore del ricorrente, brandendo l’arma da fuoco legittimamente detenuta, l’imputato si era portato fuori dalla propria abitazione e aveva sparato alcuni colpi in aria, all’autovettura dei ladri, contro la vetrata del negozio oggetto di effrazione e, infine, contro i suddetti criminali. Ad avviso dei giudici di secondo grado, le risultanze fattuali hanno escluso la ricorrenza dei requisiti sia della scriminante ex art. 52 c.p., sia dell’istituto dell’eccesso colposo ex art. 55 c.p.: infatti, è da respingere l’ipotesi di pericolo sussistente (al momento dell’accadimento dei fatti) per l’incolumità fisica dell’imputato o dei suoi familiari, in ragione dell’impossibilità per i malviventi di accedere all’abitazione del ricorrente sita al piano superiore. Il prevenuto, in particolare, si duole: della mancata applicazione dei benefici riconnessi alla disciplina in materia di legittima difesa; e in ogni caso, censura la mancata applicazione della diminuzione di pena prevista per l’istituto dell’eccesso colposo. Nel proprio atto di impugnazione, infatti, il ricorrente ritiene che la novella legislativa del 2019 abbia introdotto una presunzione assoluta di sussistenza degli elementi costitutivi della scriminante della legittima difesa. Investita della soluzione della questione di diritto sottopostale, la Suprema Corte ha preliminarmente richiamato le modifiche legislative apportate all’art. 52 c.p.: in particolare, la l. n. 59/2006 ha esteso la presunzione di proporzionalità prevista per la violazione di domicilio anche all’eventuale violazione dei luoghi ove si svolga l’attività commerciale, professionale o imprenditoriale dell’aggredito; la l. n. 36/2019, peraltro, ha aggiunto l’avverbio “sempre” al comma 2 dell’art. 52 c.p.. Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, l’addizione del suddetto termine non importa l’implicita [continua ..]

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