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Cambio di rotta: tra omicidio aggravato e stalking è riconosciuto il concorso apparente di norme

Pierpaolo Schiattone

(Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2020, n. 30931)

“3. (…) [C]on sentenza resa dalla Corte di assise (…) è stato condannato (…) per il delitto di tentativo di omicidio (…) aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, per essere l’autore del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. nei confronti della vittima (…). Nel presente processo (…) si contesta (...) il delitto di cui all’art. 612-bis c.p., commi 1 e 2 (…). (…) [E]merge ictu oculi come vi sia perfetta coincidenza fattuale e spaziotemporale tra i fatti ex art. 612-bis c.p. commessi in danno della medesima persona offesa, contestati, nel primo caso, come circostanza aggravante del tentativo di omicidio ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, nel secondo come fattispecie di reato autonoma al capo B). Ciò accertato, si pone la questione se il delitto d’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, in relazione al quale il ricorrente è stato definitivamente condannato, assorba o meno il delitto di atti persecutori contestato nel presente processo. A tal proposito, si registra un solo precedente di questa Corte di legittimità, la quale ha dato risposta negativa al quesito, affermando il principio secondo cui il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato (Sez. 1 n. 20786 del 12/04/2019, dep. 14/04/2019, P., Rv. 275481). In motivazione, la Corte ha osservato che, nella previsione di cui all’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, l’elemento aggravatore (…) è di natura soggettiva, essendo incentrato sulla mera identità del soggetto autore sia degli atti persecutori che dell’omicidio, con la conseguenza che esso “non appartiene alla condotta e alle sue modalità di commissione (…)” (…). Da ciò consegue che “(…) non si verifica l’assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato, in assenza di una qualsivoglia affinità strutturale tra le fattispecie”. In senso contrario non depone la clausola di riserva contenuta nell’art. 612-bis c.p. (…), perché essa “non può aver riguardo al rapporto con il delitto di omicidio, la cui natura istantanea lo pone al di fuori dell’area di [continua ..]

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Nota di Pierpaolo Schiattone

La Terza Sezione della Corte di Cassazione torna ad affrontare la questione “se il delitto d’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 (…) assorba o meno il delitto di atti persecutori”, sovvertendo il precedente giurisprudenziale risalente appena all’anno prima (Cass. Pen., Sez. I, 12 aprile 2019, n. 20786). L’analisi delle fattispecie in parola evidenzia come l’art. 576 c. 1 n. 5.1) c.p. aggravi il reato di omicidio doloso prevedendo l’applicazione della pena dell’ergastolo nel caso in cui il fatto sia commesso dall’autore del delitto previsto dall’art. 612 bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa; di contro, l’art. 612 bis c.p., espressamente richiamato da tale circostanza aggravante, punisce la condotta di chi, con condotte reiterate, minacci o molesti taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria, di un congiunto o di persona legata alla vittima da rapporto affettivo, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La questione esegetica attiene dunque al caso in cui una condotta persecutoria, in un’escalation criminosa, culmini con l’uccisione della persona offesa, quando medesime siano le circostanze fattuali, di tempo e di luogo, ponendosi così l’interrogativo se, in tale ipotesi, possano essere contestati autonomamente l’omicidio aggravato dalle modalità persecutorie e il delitto di stalking, oppure, in ossequio al principio di specialità ex art. 15 c.p., e in un’ottica di favor rei, ritenere che la fattispecie più gravemente punita assorba in sé –a mente dell’espresso richiamo– la condotta sanzionata con pena più modesta, sicché l’autore debba essere accusato e punito per il solo reato di omicidio aggravato. Come accennato, con sentenza n. 20786/2019 la Prima Sezione affermava il diverso principio secondo cui “il delitto di atti persecutori non è assorbito da quello di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, non sussistendo una relazione di specialità tra tali fattispecie di reato”. Tale decisione scaturiva dall’osservazione secondo cui, nella previsione di cui all’art. 576 c. 1 n. 5.1 c.p., l’elemento che aggrava la fattispecie [continua ..]

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