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Lesioni stradali: la Consulta fa (ancora) salvo il generale regime di procedibilità d´ufficio previsto dall´art. 590-bis c.p.

Beatrice Montagna

“5. Invocando vari parametri costituzionali, i giudici a quibus si dolgono della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di cui all’art. 590-bis cod. pen., limitatamente al primo comma (…) ovvero con riferimento a tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma (…). Conviene in proposito sinteticamente rammentare che, prima dell’entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41 (…), le lesioni commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale costituivano una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 cod. pen., mutuandone il regime di procedibilità a querela. La legge n. 41 del 2016 ha delineato, all’art. 590-bis cod. pen., un autonomo delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, perseguibile d’ufficio sia nell’ipotesi base di cui al primo comma (caratterizzata dalla generica violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), sia nelle ipotesi aggravate previste dai commi successivi. La disciplina della procedibilità d’ufficio del delitto non è mutata nemmeno a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2018, oggetto di censura nelle prime due ordinanze, che pure ha introdotto la procedibilità a querela per una serie cospicua di altri delitti. (…) Merita (…) una considerazione più estesa la censura formulata con riferimento all’art. 3 Cost. (…) che (…) dubita della legittimità costituzionale della mancata previsione della punibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime in tutte le ipotesi diverse da quelle previste dal secondo comma dell’art. 590-bis cod. pen. (…) 9.1. Secondo il giudice a quo, la previsione della procedibilità d’ufficio sarebbe, anzitutto, foriera di una irragionevole disparità di trattamento tra il delitto in questione e quello di lesioni gravi o gravissime commesse nell’esercizio della professione sanitaria, procedibile invece a querela. Sarebbe, inoltre, intrinsecamente irragionevole la previsione indiscriminata della procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali gravi o gravissime, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’aggravante relativa all’ebbrezza alcolica o all’assunzione di sostanze stupefacenti [continua ..]

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Nota di Beatrice Montagna

La Corte costituzionale, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Treviso, dal Tribunale ordinario di Milano e dal Tribunale ordinario di Pisa, in relazione al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103” e all’art. 590-bis c.p. In particolare, la Corte ha dichiarato la non incostituzionalità della mancata previsione della procedibilità a querela del delitto di lesioni stradali gravi e gravissime ex art.590-bis c.p., pur reputando opportuno che il legislatore rimediti la congruità della disciplina vigente. Preliminarmente, occorre ricordare come prima dell’entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, rubricata “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”, le lesioni commesse «con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» costituivano circostanza aggravante del delitto di cui all’art. 590 c.p., da cui mutuavano il regime di procedibilità a querela. L’intervento legislativo del 2016, la cui ratio è orientata a riconoscere a tali condotte un grado di disvalore talmente elevato da non trovare adeguata punibilità nelle circostanze descritte, ha determinato l’inserimento nel sistema del diritto penale di autonome fattispecie delittuose, tra cui l’art. 590-bis c.p., prevedendone la procedibilità d’ufficio sia nelle ipotesi base previste al comma 1 sia nelle ipotesi aggravate individuate nei commi successivi. La disciplina della procedibilità d’ufficio per il delitto in esame è stata poi implicitamente confermata con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2018, in attuazione della legge delega 23 giugno 2017, n. 103. Dichiarando in parte inammissibili (in relazione all’art. 24 Cost.) e in parte manifestamente infondate (in riferimento agli artt. 25, co. 2, 76 e 77, co. 1 Cost.) le questioni di legittimità costituzionale sollevate, la Corte si sofferma sulla censura, meritevole di maggiore attenzione, fondata sul principio di uguaglianza e di ragionevolezza ex art. 3 [continua ..]

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