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Responsabilità penale del medico: ulteriori conferme in tema di accertamento del nesso causale nei reati omissivi impropri

Anna Grazian

(Cass. Pen., Sez. IV, 16 marzo 2020, n. 10175)

“3. (…) L’assunzione della posizione di garanzia di un soggetto dipende dall’attività svolta e dai rapporti instaurati rispetto alla vittima, mentre non può essere influenza dal tipo di rapporto contrattuale intercorso con un terzo. Difatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio in tema di colpa professionale del medico, che il concreto e personale espletamento di attività da parte dello specializzando comporta pur sempre l’assunzione diretta, da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del paziente, condivisa con quella che fa capo a chi le direttive impartisce, secondo i rispettivi ambiti di pertinenza e di incidenza (così […] Sez. 4 n. 6215 del 10/12/2009 ud.-dep. 16/02/2010, Rv. 246419 – 01). (…) In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purché l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto. (…) Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva, mentre l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo comportano l’esito assolutorio del giudizio (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 ud. – dep. 11/09/2002, Rv. 222139 – 01). Si è, tuttavia precisato che il meccanismo controfattuale, necessario per stabilire l’effettivo [continua ..]

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Nota di Anna Grazian

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione si sofferma sulla tematica della responsabilità medica, in particolare sul corretto espletamento del giudizio controfattuale teso a verificare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva impropria del sanitario e l’evento morte. Il caso in analisi, infatti, riguarda il decesso di un paziente a causa di insufficienza cardiocircolatoria acuta da tromboembolia polmonare, con colpa del sanitario consistita (come da precedente condanna ex art. 589 c.p. della Corte di Appello di Roma) in imprudenza e negligenza, nello specifico nell’omessa prescrizione e somministrazione della terapia profilattica antitrombotica. Il ricorrente lamentava, tra gli altri motivi, che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sussistente il nesso di causalità senza compiere un adeguato giudizio controfattuale, non avendo tenuto conto del concreto rischio emorragico che la suddetta terapia anti-trombosi avrebbe comportato nella paziente già affetta da comorbidità. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale doglianza, riscontrando un vizio motivazionale del giudice di precedenti cure e la conseguente violazione dell’art. 40 c.p. in ordine alla sussistenza del nesso di causalità. Il reato colposo omissivo improprio infatti, richiede una complessa verifica basata sul giudizio controfattuale, che impone all’interprete una valutazione prognostica volta ad ipotizzare come realizzata la condotta dovuta dall’agente, in modo da saggiare il suo concreto effetto salvifico “oltre ogni ragionevole dubbio” alla luce del sapere scientifico e delle specificità del caso. Tale valutazione, che nella causalità attiva viene compiuta alla stregua di leggi scientifiche di copertura prossime alla certezza, nella causalità omissiva può essere svolta anche a fronte di leggi statistiche con un coefficiente più basso di probabilità, purché sia soddisfatto un elevato grado di credibilità razionale e probabilità logica della riconducibilità del caso specifico nella legge di copertura individuata. Solo così infatti, sarà possibile pervenire – ceteris paribus – alla “certezza processuale”.La Corte di Cassazione afferma tali principi con la sentenza cd. Franzese (Cass. Pen., Sez. Unite, 17 luglio 2002, n. 30328) che arriva a dirimere [continua ..]

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