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Moniti inascoltati: la ragionevole applicabilità dell´art. 131-bis c.p. ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva

Irene Palese

“1.– Il Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis del codice penale […], in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La norma censurata violerebbe gli evocati parametri nella parte in cui, limitando l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ne esclude il reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità, la cui pena detentiva massima è pari invero a sei anni di reclusione, a norma dell’art. 648, secondo comma, cod. pen. Poiché la medesima causa di non punibilità è viceversa applicabile, in ragione di un massimo edittale contenuto nel limite dei cinque anni, a fattispecie delittuose omogenee alla ricettazione – quali furto, danneggiamento e truffa – nonostante queste abbiano una pena detentiva minima molto superiore a quella della ricettazione attenuata, si determinerebbe una disparità di trattamento contraria al principio di ragionevolezza e al finalismo rieducativo della pena, giacché l’applicazione dell’esimente contraddirebbe il giudizio di disvalore insito nei minimi edittali. 3.– Nel merito, la questione sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. è fondata. 3.1.1.– Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, tale ultima disposizione [recte: il comma quinto dell’art. 131-bis c.p.] indica che l’esistenza di un’attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce l’applicazione della causa di non punibilità, ma neppure la comporta automaticamente (sentenza n. 207 del 2017). Ciò in quanto la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell’art. 133, primo comma, cod. pen., incluse quindi le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 6 aprile 2016, n. 13681). 3.2.1.– La «particolare tenuità del fatto» di cui all’art. 648, secondo comma, cod. [continua ..]

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Nota di Irene Palese

La sentenza della Corte Costituzionale in esame dichiara «l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva». L’art. 131–bis, inserito dall’art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 28/2015, introduce nell’ordinamento penale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Essa è applicabile ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. La ratio è di ridurre e velocizzare la trattazione di quei procedimenti per reati bagatellari, in applicazione del principio di economia processuale e proporzionalità della pena. Il limite applicativo dell’esimente, fissato dal c. 1 in cinque anni, è stato spesso oggetto di dibattiti giurisprudenziali, che hanno evidenziato casi emblematici di stati patologici della giustizia penale. Si pensi, ad esempio, a una nota condanna pronunciata dalla Corte d’Appello di Lecce per il furto, tentato, di una melanzana prelevata da un campo. Essendo il furto aggravato dall’esposizione dell’oggetto alla fede pubblica, esso è punito ex art. 625 c.p. con la reclusione pari, nel massimo, a sei anni: un limite edittale superiore a cinque anni che non consente, quindi, l’applicazione dell’esimente. A mente di ciò, risulta inconcepibile la celebrazione di un procedimento, sino al terzo grado di giudizio, per fatti la cui offensività è scarsissima e il valore della res quasi inesistente. Sulla scia di tali riflessioni, nel gennaio 2016 il Tribunale di Nola sollevava questione di legittimità costituzionale, lamentando la lesione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., a causa della mancata estensione dell’art. 131-bis all’ipotesi circostanziata della ricettazione di particolare tenuità, ex art 648 c. 2 c.p. La pena massima prevista per detto reato impedisce infatti l’applicazione dell’art 131–bis, comportando un ingiustificato diverso trattamento di ipotesi astrattamente configurabili come di particolare tenuità. Invero, il giudice osserva come «fatti astrattamente [continua ..]

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