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È nullo il decreto che dispone il giudizio emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione del G.U.P.

Leonardo Luca Pastore

(Cass. Pen., SS.UU., 23 dicembre 2020, n. 37207)

“1. La questione di diritto per la quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite è riassumibile nei termini di seguito indicati: «se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – conservi o meno efficacia». La decisione di accoglimento della ricusazione non si è pronunciata sull’efficacia del decreto di rinvio a giudizio, la cui validità è stata invece espressamente affermata dalle sentenze di merito sulla base del principio di conservazione degli atti processuali e del duplice riferimento al momento in cui è intervenuta la decisione definitiva del procedimento incidentale (due mesi prima della decisione di primo grado) ed alla natura interlocutoria del decreto, non assimilabile in quanto tale ad una sentenza. 3.1.1. In relazione all’’ambito di applicazione del principio secondo cui gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci in assenza di una espressa dichiarazione che ne conservi l’efficacia nel provvedimento che accoglie la relativa dichiarazione di astensione o di ricusazione, si sono formati due diversi orientamenti giurisprudenziali. Un primo indirizzo interpretativo ritiene che l’enunciato normativo dell’art. 42, comma 2, cit. è riferibile esclusivamente agli atti giurisdizionali aventi natura probatoria, rimanendo invece dotati di efficacia – pure in mancanza di una espressa indicazione – altri atti parimenti emessi dal giudice la cui ricusazione sia stata in seguito accolta (Sez. 5, n. 34811 del 15/06/2016, Lo Giudice, Rv. 267742; […]). (…) 3.1.2. Un diverso orientamento, di contro, ritiene che, nell’ipotesi dell’assenza di una espressa dichiarazione di conservazione dell’efficacia degli atti nel provvedimento di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione, tutti gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato debbono considerarsi inefficaci, senza distinzioni basate sulla loro natura e connotazione funzionale. (…). 3.2. Con tale ultima decisione [Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi], in particolare, le Sezioni Unite hanno inquadrato sul piano dogmatico la natura del vizio che scaturisce dalla violazione dei divieti stabiliti dal legislatore in [continua ..]

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Nota di Leonardo Luca Pastore

Nel Medio Evo vi sarebbe stato un banditore ad annunziarlo: Udite udite, anche secondo la Corte Suprema di Cassazione il decreto che dispone il giudizio è un “atto di tipo valutativo e decisorio […] con una connotazione funzionale assimilabile alla sentenza per la sua vocazione definitoria della regiudicanda preliminare all’instaurazione del dibattimento”. Per il processualista penale, simile affermazione suonerebbe come verità prossima all’ovvietà, se soltanto le SS.UU. non avessero tratto da queste premesse un certo derivato. Invero, sull’assunto dianzi esposto si regge, distillando al massimo, il principio di diritto enucleato dai giudici del Palazzaccio. Procediamo con ordine: da mihi factum dabo tibi ius. Il 14 dic. 2015 veniva proposta istanza di ricusazione ex art. 37 c. 1 lett. b) nei confronti del G.u.p. del Tribunale di Catania. Frattanto l’iter principale marciava, nessun provvedimento sospensivo essendo stato all’uopo emanato. Il 17 dic. 2015, la Corte d’Appello di Caltanissetta dichiarava l’istanza inammissibile. Successivamente, il G.u.p., l’8 feb. 2016, disponeva il giudizio. Avverso l’ordinanza d’inammissibilità si ricorreva per cassazione, ottenendosi l’annullamento con rinvio il 15 set. 2016. Nel giudizio restitutorio, il 29 nov. 2016, la Corte d’Appello dichiarava ancora una volta l’absolutio ab istantia. Il 4 luglio 2017, tale seconda ordinanza veniva daccapo annullata. Nuovamente investita, la Corte nissena, il 28 sett. 2017, accoglieva l’istanza senza dichiarare alcunché in ordine alla sorte degli atti compiuti dal (o innanzi al) iudex suspectus, come vorrebbe l’art. 42 c. 2 c.p.p. Eppure il silenzio non sarà destinato a pesare. Chiara la quaestio iuris: “se, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – conservi o meno efficacia”. Adito il giudice di legittimità, la Sezione I, non coordinandole con le affermazioni della sentenza n. 23122 del 27 gen. 2011 (ric. Tanzi), registrava le incertezze interpretative sviluppatesi attorno agli approdi delle SS.UU. n. 13626 del 16 dic. 2010 (ric. Digiacomantonio). Vediamoli in sintesi: in mancanza d’espressa dichiarazione conservativa ex art 42 c. 2 c.p.p., contenuta nel [continua ..]

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