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Nonostante la riforma, integra l´abuso d´ufficio la violazione mediata del T.U. in materia edilizia

Francesco Contu

(Cass. Pen., Sez. III, 8 settembre 2020, n. 26834)

“(…) 6. Osserva, infine, il Collegio che non assume rilievo, quanto al caso in esame, la modifica normativa all’art. 323 cod. pen. per effetto dell’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, “Misure Urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, conv. con mod. nella legge 11 settembre 2020, n. 120, secondo cui all’art. 323 comma 1 cod. pen., le parole “di norme di legge o di regolamento,” sono sostituite dalle seguenti: “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Ora, la violazione di norme contenute nei regolamenti è esclusa dal perimetro della condotta di abuso, l’abuso potrà, infatti, essere integrato solo dalla violazione di “regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti di rango primario. Rileva, poi, la sola inosservanza di regole di condotta “specifiche” ed “espressamente previste” dalle citate fonti primarie. Infine, si è previsto che rilevano solo regole di condotta “dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. Senza ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale che aveva generato un contrasto di giurisprudenza all’indomani della riforma del delitto di abuso in atti di ufficio a seguito della L. 16 luglio 1997, n. 234, contrasto successivamente appianato, l’orientamento consolidato di legittimità (vedi supra) ha, da tempo, affermato che il requisito della violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio, è integrato dalla conformità alle previsioni urbanistiche, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica che il dirigente del settore è tenuto a rispettare ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il permesso di costruire, per essere legittimo, deve conformarsi – ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 12, comma 1, – “alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente”. Dall’espresso rinvio della norma agli strumenti urbanistici discende che il titolo abilitativo edilizio rilasciato senza rispetto del piano regolatore e degli altri strumenti urbanistici integra, una [continua ..]

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Nota di Francesco Contu

La vicenda processuale. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Tizio e Caio, indagati per i reati di cui agli artt. 81, 110, 323 e 479 c.p., commessi in concorso col pubblico ufficiale Sempronio (dirigente comunale). Il provvedimento veniva confermato dal Tribunale di Napoli che, investito del riesame ex art. 309 c.p.p., respingeva il ricorso degli indagati con ordinanza in data 24/09/2019. Agli indagati, in particolare, era contestata la condotta di abuso d’ufficio in relazione a tre permessi di costruire nelle date del 03/04/2017, 30/06/2017 e 24/01/2018, il cui rilascio sarebbe avvenuto in violazione di norme di legge. Il rilascio, infatti, sarebbe stato disposto in assenza di un piano particolareggiato ancora in vigore, richiesto per le opere da realizzare, essendo quello del 02/04/2006 inefficace dal 2016 per decorso del termine decennale. Risultavano così violati gli artt. 12 e 13 del d.p.r. 380/2001, i quali impongono che il permesso di costruire sia rilasciato in conformità alle previsioni “degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”. Quanto al profilo del falso ideologico, assumeva rilievo la condotta del pubblico ufficiale Sempronio che, nella convenzione ex art. 28-bis del d.p.r. 380/2001 sottoscritta da tutti gli indagati – che peraltro prevedeva l’esonero dal pagamento degli oneri di costruzione di cui all’art. 19, d.p.r. cit., integrante un ingiusto vantaggio patrimoniale –, avrebbe attestato falsamente la natura provvedimentale di una precedente dichiarazione del Commissario straordinario (emessa in data 03/06/2016), facendo così risultare approvato il riassetto del piano particolareggiato, mentre si sarebbe trattato, nella valutazione del Tribunale cautelare, di un mero atto di indirizzo politico rivolto al Consiglio comunale. Contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli ricorreva per cassazione la difesa degli indagati. Col secondo motivo di ricorso si deduceva, inter alia, la violazione dell’art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 323 c.p. Il rilascio dei permessi, nella prospettazione difensiva, sarebbe avvenuto legittimamente sulla base dell’art. 28-bis, d.p.r. 380/2001 e della delibera del Commissario straordinario, che avrebbe disposto l’ultrattività del piano attuativo scaduto. La [continua ..]

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