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Il reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e quello di frode nelle pubbliche forniture: analogie e differenze

(Cass. Pen., Sez. VI, 8 ottobre 2020, n. 28130)

“(…) 2. Nell’applicazione degli artt. 355 e 356 c.p. devono intendersi per “forniture” sia le cose che le opere e, quindi, anche il facere costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di una impresa che assicurano il soddisfacimento delle finalità sottese al suddetto servizio (…), categoria in cui rientra la fornitura di prestazioni lavorative, anche con contratto di lavoro interinale (…). Il ricorso al lavoro interinale da parte di una Pubblica Amministrazione avviene quando si è in presenza di esigenze periodiche e collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o con personale reclutabile mediante gli usuali canali previsti dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L’affidamento del servizio non obbliga l’Amministrazione a attivare il contratto, al quale avrà facoltà di ricorrere in base a una valutazione unilaterale della situazione contingente per rispondere a esigenze temporanee e eccezionali. La procedura di somministrazione di lavoro temporaneo è svolta nel rispetto della normativa applicabile. Devono essere osservati, quindi, i principi e la disciplina previsti dalle seguenti fonti: D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, L. 14 febbraio 2003, n. 30, L. 3 agosto 2009, n. 102, L. 30 ottobre 2013, n. 125 nonché dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dai CCNL vigenti al momento. Va rimarcato che nella somministrazione di lavoro interinale il rapporto di lavoro non intercorre fra due agenti (datore e lavoratore) ma fra tre (somministratore – in questo caso agenzia per il lavoro – lavoratore, ente pubblico o azienda). Il lavoratore dipende giuridicamente dalle agenzie fornitrici e da queste viene retribuito, ma funzionalmente presta il suo lavoro presso gli enti che hanno bisogno di professionalità per periodi di tempo limitato. Ne deriva che il lavoro interinale somministrato a una Pubblica amministrazione da una agenzia del lavoro interinale non è riconducibile giuridicamente alla categoria del pubblico impiego, al quale soltanto è correlata la previsione costituzionale dell’accesso mediante concorso (art. 97 Cost., comma 4). (…) Quel che rileva è soltanto se modalità di selezione e formazione del personale coerenti con i principi di imparzialità, di buon andamento e di accesso al pubblico impiego mediante concorso (art. 97 Cost.) [continua ..]

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