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Confisca urbanistica: in caso di prescrizione la Cassazione decide solo ai fini della misura ablatoria ex art. 578-bis c.p.p.

Irene Pellegrini

(Cass. Pen., SS.UU., 30 aprile 2020, n. 13539)

“1. La questione devoluta a queste Sezioni Unite è così formulata: “Se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia”. La suddetta questione presuppone che, con riguardo al reato oggetto di condanna, sia maturato il corrispondente termine di prescrizione; prima di affrontarla, è pertanto necessario, una volta constatato che, nella specie, detto termine è decorso (…). Solo in tal caso, infatti, sarebbe consentito al giudice di legittimità, a fronte di prescrizione maturata in data posteriore alla sentenza impugnata rilevare la stessa, mentre ciò sarebbe impedito dalla mancata formazione di un regolare rapporto processuale derivante appunto dalla inammissibilità del ricorso (…). (…) Residua, in altri termini, su un piano che è innanzitutto di dommatica generale del processo penale, la necessità di accertare se, all’annullamento senza rinvio “della sentenza impugnata”, possano resistere singole statuizioni della stessa, sulla base della possibilità di individuare una sostanziale autonomia di esse; ciò che, in definitiva, rappresenta il presupposto per dare risposta alla questione rimessa a queste Sezioni Unite, ovvero la possibilità che la Corte di cassazione, annullando la sentenza di condanna per il reato di lottizzazione in quanto estinto per prescrizione, possa, allo stesso tempo, decidere dell’impugnazione quanto alla confisca, in ciò dunque compresa, per venire alla specificità del quesito posto, anche la possibilità di annullare con rinvio, quanto a tale limitato aspetto, al giudice di merito. La questione è peraltro inevitabilmente connessa, trovando in essa il suo presupposto logico, a quella più in generale riguardante i rapporti intercorrenti tra declaratoria di prescrizione, da un lato, e adozione della confisca lottizzatoria, dall’altro, posto che, evidentemente, se detta declaratoria impedisse radicalmente di potere disporre la confisca, lo stesso interrogativo posto a queste [continua ..]

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Nota di Irene Pellegrini

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite penali della Cassazione si sono pronunciate sulla questione relativa all’applicabilità della cosiddetta confisca “urbanistica o lottizzatoria” (prevista dall’art. 44, co. 2, d.P.R. 380/2001) in caso di prescrizione del reato-presupposto – tematica, quest’ultima, già da tempo oggetto di intenso confronto giurisprudenziale a livello sia nazionale che sovranazionale. La pronuncia in commento trae origine dal ricorso per Cassazione che l’imputato esperiva avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Messina confermava la condanna dello stesso per il reato di lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell’edilizia); tale decisione convalidava altresì la confisca dell’area e dei fabbricati abusivamente realizzati, così come ordinata dal giudice di primo grado. All’udienza di trattazione, la Terza Sezione penale constatava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa le statuizioni adottabili dalla Corte di Cassazione in ordine alla confisca disposta in conseguenza di reato di lottizzazione abusiva poi prescritto; dunque, essa rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite ex art 618 c.p.p., devolvendo loro il seguente quesito: “se, in caso di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione da parte del giudice di rinvio della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia”. La Corte a composizione allargata apre il suo ragionamento chiarendo come, ai fini della risoluzione della questione sottoposta al suo esame, sia preliminarmente necessario accertare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione del reato oggetto di condanna; una volta appurato che lo spirare di detto termine era già stato constatato in sede di ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite procedono quindi alla disamina dei motivi introdotti tramite ricorso, i quali vengono tutti dichiarati inammissibili – ad eccezione del quinto, ritenuto comunque infondato. A questo punto, il giudice di legittimità si sofferma più compiutamente sul quesito di diritto postogli [continua ..]

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