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Covid-19: il “Decreto Antiscarcerazioni” supera il vaglio della Consulta
Claudia Bogatto
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Nota di Claudia Bogatto
Con sentenza n. 245/2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata in unica sede nei tre giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 d.l. 29/2020 e dell’art. 2-bis d.l. 28/2020 convertito, con modifiche, nella legge n. 70/2020, promossi dagli uffici di Sorveglianza di Sassari, Avellino e Spoleto. La riunione dei giudizi era stata disposta in considerazione dell’analogia tanto dell’oggetto, avendo la L. n. 70/2020 abrogato il d.l. 29/2020 ma, al contempo, trasfuso, con modifiche, il disposto degli artt. 2 e 5 nel neo-introdotto art. 2-bis d.l. 28/2020, quanto dei parametri di costituzionalità richiamati dai giudici a quo. La normativa censurata prevede, ora come allora, che il Magistrato o il Tribunale di Sorveglianza che abbia ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, «per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19», i condannati e gli internati per gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario ex art. 41-bis ordin. penit., valuti «la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile», previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna (nel previgente art. 2 d.l. 29/2020 Procuratore distrettuale antimafia del luogo di commissione del reato) e, per i detenuti già sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ordin. penit., del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché delle «informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute» da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. In ipotesi di disponibilità delle predette strutture, la valutazione dell’autorità giudiziaria è compiuta «immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati»; in ogni caso, l’eventuale provvedimento di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena [continua ..]