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Covid-19: il “Decreto Antiscarcerazioni” supera il vaglio della Consulta

Claudia Bogatto

“1.– (...) il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 32, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dell’art. 2 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (…). 2.– (…) il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 32 e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 2 del d.l. n. 29 del 2020, «nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da Covid 19, il magistrato [di sorveglianza] che lo ha emesso». 3.– (…) il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 2-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (…) «nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso». (…) 8.– Quanto al merito delle questioni prospettate, conviene anzitutto esaminare quelle formulate dai Magistrati di sorveglianza di Avellino e di Spoleto, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., che possono essere vagliate congiuntamente. Le questioni non sono fondate. 8.1.– Le censure formulate dalle ordinanze di rimessione si incentrano sulla previsione da parte del legislatore di «un procedimento senza spazi di adeguato formale coinvolgimento della difesa tecnica dell’interessato», che non avrebbe accesso ai pareri e alla documentazione acquisita dal magistrato di sorveglianza in forza della disposizione censurata e che sarebbe pertanto tenuta all’oscuro degli elementi essenziali, acquisiti durante l’istruttoria, sui quali l’autorità giudiziaria formerà il proprio convincimento sulla possibilità di una revoca della misura extramuraria in essere (…). 8.2.– La censura essenziale dei rimettenti concerne dunque l’allegata illegittimità costituzionale del ricorso, da parte del [continua ..]

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Nota di Claudia Bogatto

Con sentenza n. 245/2020, la Corte Costituzionale si è pronunciata in unica sede nei tre giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 d.l. 29/2020 e dell’art. 2-bis d.l. 28/2020 convertito, con modifiche, nella legge n. 70/2020, promossi dagli uffici di Sorveglianza di Sassari, Avellino e Spoleto. La riunione dei giudizi era stata disposta in considerazione dell’analogia tanto dell’oggetto, avendo la L. n. 70/2020 abrogato il d.l. 29/2020 ma, al contempo, trasfuso, con modifiche, il disposto degli artt. 2 e 5 nel neo-introdotto art. 2-bis d.l. 28/2020, quanto dei parametri di costituzionalità richiamati dai giudici a quo. La normativa censurata prevede, ora come allora, che il Magistrato o il Tribunale di Sorveglianza che abbia ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena, «per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19», i condannati e gli internati per gravi reati di criminalità organizzata o comunque sottoposti al regime penitenziario ex art. 41-bis ordin. penit., valuti «la permanenza dei motivi legati all’emergenza sanitaria entro il termine di quindici giorni dall’adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile», previa acquisizione del parere del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna (nel previgente art. 2 d.l. 29/2020 Procuratore distrettuale antimafia del luogo di commissione del reato) e, per i detenuti già sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ordin. penit., del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nonché delle «informazioni in ordine all’eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l’internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena può riprendere la detenzione o l’internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute» da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. In ipotesi di disponibilità delle predette strutture, la valutazione dell’autorità giudiziaria è compiuta «immediatamente, anche prima della decorrenza dei termini sopra indicati»; in ogni caso, l’eventuale provvedimento di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena [continua ..]

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