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ARTICOLI su: traffico di influenze illecite
» Traffico di Influenze Illecite: riconosciuta la continuità normativa con il millantato credito
» A fronte di un dato convenzionale vago in ordine al concetto di lobbying illecito, spetta al legislatore nazionale precisare i confini delle condotte punibili, tenendo conto del principio di sufficiente precisione della legge penale. Tale compito, assolto mediante la riscrittura dell´art. 346-bis c.p. ad opera della legge n. 114/2024, non si pone in contrasto con l´obbligo di incriminazione previsto dalla Convenzione di Strasburgo e, pertanto, non viola l´art. 117 della Costituzione
» Sollevata la questione di legittimità costituzionale del riformato Traffico di influenze illecite, nella misura in cui violerebbe l´obbligo di incriminazione previsto dalla Convenzione di Strasburgo, che, contrariamente alla normativa introdotta con l. 114/2024, prevede l´incriminazione sia dello sfruttamento di relazioni esistenti che di quelle asserite/millantate e dà rilievo, quale contropartita della condotta illecita, a qualsiasi vantaggio indebito e non solo a utilità economiche






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