home / Contenuti correlati
» Integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente esliciti, la condotta di chi, avendo ricevuto (o comunque acquisito) materiale visivo pubblicato su un sito web di incontri il cui accesso è limitato ai soli iscritti, lo trasmetta a terzi senza il consenso della persona ritratta. Quest´ultima facoltà, invero, in virtù del consenso espresso dalla persona offesa al momento dell´apertura dell´ “account”, è limitata ai soli appartenenti alla comunità virtuale a cui il materiale era stato originariamente inviato e unicamente all´interno di essa