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» Gli amministratori senza delega, alla luce della riforma del diritto societario, non hanno più un generale obbligo di vigilanza sulla gestione attuata dagli organi delegati, atteso che l'art. 2392, comma 2, cod. civ. non prevede più che siano "solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione", ma che lo siano solo ove, "a conoscenza di fatti pregiudizievoli", non abbiano "fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".