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Quale responsabilità per i membri del Consiglio di Amministrazione privi di deleghe?

Argomento: responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)
Sezione:
(Cass. Pen., Sez. III, 28 marzo 2022, n. 11087)
 
Stralcio a cura di Ilaria Romano
“4. Tutto ciò premesso, risulta affermato (…) che all'interno del consiglio di amministrazione del Consorzio, a nessuno dei consiglieri che ne erano parte fosse stata attribuita alcuna delega. Muovendo da tale dato fattuale, le dissertazioni spese dalla difesa in ordine alla mancanza di un obbligo di vigilanza sui consiglieri privi di deleghe (…) devono ritenersi inconferenti, trattandosi di principi applicabili alla diversa ipotesi in cui vi sia stata attribuzione specifica di materie o compiti a taluni componenti del C.d.A: non vi è dubbio che la riforma del 2003 abbia alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina normativa, rimuovendo il generale obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione (già contemplato dall'art. 2392 c.c., comma 2) e sostituendolo con l’onere di agire informato, atteso il dovere nell'ottica di una gestione informata di assumere informazioni sancito dall'ultimo comma dell'art. 2381 cod. civ., accompagnato dal potere di richiedere ulteriori informazioni (…), ma trattasi di disposizioni applicabili in presenza di materie delegate o al comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri. Conseguentemente (…) le dispiegate doglianze (…), volte a sostenere che l'interpretazione adottata dall'ordinanza impugnata sia in contrasto con l’ordinamento vigente in cui le disposizioni incriminatrici in tema di diritto penale societario si svuotano di contenuto laddove rivolte a soggetti che non si identifichino in un amministratore delegato, non colgono nel segno (…). Invero, è solo per l'amministratore privo di delega che si pone il problema, quale necessario antecedente logico della posizione di garanzia, derivata dall'accettazione della carica in seno al consiglio di amministrazione, della “conoscibilità" delle determinazioni pregiudizievoli assunte dal o dai titolari della delega, occorrendo in tal caso segnare il limite operativo dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. al fine di evitare di sovrapporlo ad una responsabilità di natura colposa, incompatibile con la lettera delle fattispecie incriminatrici, che configurando comportamenti modulati su consapevolezza dolosa, non consentono di addebitare all'autore di volontaria omissione, con argomentazione propria della colpa [continua ..]

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