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Caso Liceo di Roma: la pubblicazione delle chat non è utile a far chiarezza sulla vicenda

Argomento: Privacy
Sezione:

(GPDP, 1 aprile 2022, n. 114)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (…), con particolare riguardo agli artt. 4, 9, 85 e 58; VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101); VISTE le “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3), di seguito “Regole deontologiche”; RILEVATO che, in data 31 marzo 2022 “(…)”, ha pubblicato un articolo che aggiorna su una vicenda di cronaca che ha coinvolto la dirigente di un liceo romano – identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie − e uno studente del liceo, diciottenne, successivamente alla rivelazione di una relazione sentimentale che sarebbe intercorsa tra i due sulla quale sono in corso accertamenti da parte dei competenti uffici scolastici; RILEVATO che l’articolo (…) ha pubblicato diversi stralci dei messaggi che si sarebbero scambiati la dirigente e lo studente che riportano dettagli relativi ai rapporti personali tra gli interessati, indugiando sulle frasi che si sarebbero scambiati; VISTO l’art. 137, comma 3, del Codice, il quale dispone che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1 del medesimo Codice (dignità umana, diritti e libertà fondamentali della persona) e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; CONSIDERATO che tale principio richiamato in termini generali anche nelle Regole deontologiche (artt. 5 e 6); RITENUTO che i dettagli descritti (e commentati) rinvenibili nei numerosi stralci di conversazioni e di messaggi riportati negli articoli nulla aggiungono in merito alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda e sulla regolarità delle condotte ascrivibili alla dirigente scolastica, sulle quali sono in corso i dovuti accertamenti; CONSIDERATA dunque la necessità di garantire la riservatezza e la dignità delle persone coinvolte [continua ..]

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