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Sul vantaggio dell'ente da false fatturazioni: una prima applicazione giurisprudenziale in tema di responsabilità dell'ente per reati tributari

Argomento: Responsabilitą ente da reato (d.lgs. 231/2001)
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. III, 28 aprile 2022, n. 16302)

stralcio a cura di Fabio Coppola

"Sotto tale aspetto, la questio iuris sottoposta alla Corte di legittimità è stata enunciata nel seguente modo: "se sia corretta la configurabilità del fumus commissi delicti in merito all'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 nel contesto di condotte - le dichiarazioni IVA di (…) incapaci di produrre a favore di (…)» il vantaggio fiscale richiesto dalla norma". (…) Sostiene infatti la ricorrente che la mancanza di una concreta aspettativa di vantaggio fiscale correlato alla presentazione delle dichiarazioni Iva attraverso l’utilizzazione delle fatture, conseguente alla inesistenza di elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione Iva, farebbero venire meno non solo l'integrazione, ma anche il fumus del reato di frode fiscale. In altri termini, sotto il profilo oggettivo si osserva come la neutralità dell'imposta Iva applicabile ai diversi contratti renda indifferente, dal punto di vista del tributo fiscale, la qualificazione giuridica del contratto stesso, avendo (…) anticipato l'Iva che ha poi portato in detrazione, con la conseguenza che nessun vantaggio sarebbe stato ottenuto né avrebbe potuto in alcun modo essere ottenuto da (…) Sotto il profilo soggettivo, si osserva come l'indicazione in fattura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la fornitura o prestato il servizio, rileverebbe ai fini del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 soltanto nei casi, nella specie ritenuti dalla ricorrente non sussistenti, in cui la falsa indicazione incida sulla misura dell'aliquota e conseguentemente sull'entità dell'imposta che l'acquirente o il committente possa legittimamente detrarre. Perciò, sotto il profilo penal-tributario e in estrema sintesi, la contestazione di una frode fiscale per utilizzo di fatture false, deve, con onere della prova a carico dell'accusa, necessariamente comportare un vantaggio fiscale ottenuto attraverso le fatture asseritamente false, con la conseguenza che l'assenza d fiscale fa venir meno il reato per mancanza di tipicità. (…) Il ricorso (…) non è fondato. (…) Secondo il logico convincimento dei giudici cautelari, tale fraudolenta operazione aveva comportato, da un lato, l'applicazione di tariffe "fuori mercato", che i fornitori della manodopera avevano potuto garantire [continua ..]

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