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Punibilità dell'ente: irrilevante l'esiguità del risparmio di spesa se il datore di lavoro ha consapevolmente disatteso le misure per prevenire l'evento

Argomento: Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. IV, 7 aprile 2022, n. 13218)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“4. La (…) ha proposto un secondo motivo di ricorso con il quale lamenta carenza di motivazione con riferimento ai presupposti della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2001. (…)4.2. Il ricorso è, invece, infondato nella parte in cui deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’interesse quale criterio soggettivo di imputazione della responsabilità.La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che tale criterio soggettivo di imputazione, debba essere indagato ex ante e consista nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato o meno concretamente raggiunto (…).Le sentenze di merito (…) ricostruiscono con chiarezza il contesto nel quale l'infortunio si verificò. Chiariscono che nel piazzale non era presente alcuna forma di segnaletica stradale. Spiegano che il documento di valutazione del rischio, predisposto nel 2008, prevedeva espressamente la realizzazione di una segnaletica orizzontale volta a delimitare l'area adibita alla movimentazione deimezzi, ma questa misura di prevenzione, che lo stesso datore di lavoro aveva individuato come doverosa, non fu mai attuata se non in epoca successiva all'infortunio. Chiariscono inoltre che, in due occasioni (nel mese di agosto e nel mese di ottobre del 2013), il tecnico incaricato della manutenzione del muletto aveva segnalato la necessità di riparare o sostituire il "cicalino di retromarcia”, senza che nessuno provvedesse in tal senso. Deducono da queste circostanze che le modalità organizzative adottate dal (…) - in particolare la scelta di non predisporre segnaletica orizzontale in un piazzale nel quale «erano accumulate grandi quantità di merci» e vi erano «numerosi spostamenti in contemporanea di uomini e mezzi» - erano «sicuramente molto meno dispendiose» e finalizzate quindi ad un risparmio di spesa. Considerano perciò irrilevante che quel risparmio sia stato «esiguo» se raffrontato alle spese che ordinariamente la società sostiene per la manutenzione (documentate dalle schede contabili prodotte dal difensore dell'ente).Non si tratta di una motivazione mancante o apparente come il ricorso sostiene né di una [continua ..]

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