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Omessa valutazione del rischio da Covid-19: responsabilità del datore di lavoro

Argomento: Valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008)
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. III, 17 marzo 2022, n. 9028)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (…), ha assolto (…) con la formula perché il fatto non sussiste, il Sig. (…) dai reati a lui ascritti: a) artt.29, primo comma e 55, primo comma lettera A) del d.lgs n.81 del 2008; b) artt.17, primo comma, lettera B) e 55, primo comma, lettera B) del d.lgs. n.81 del 2008. (…). Tali condotte sono riferite alla valutazione del rischio (DVR) connesso alle "malattie trasmissibili pandemia Covid 2019" oggetto del DVR (…) e alla designazione del responsabile per la sicurezza. 2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di (…) ha proposto ricorso in cassazione, (…)2.1. (…), il ricorrente sostiene che la qualifica di "datore di lavoro", rilevante ai fini delle violazioni contestate, compete a (…) quale consigliere delegato, CEO e capo azienda di (…).L’art. 2 del d.lgs. 81 del 2008 definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro e che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il datore di lavoro può, (…), delegare i suoi poteri a un soggetto specifico che possieda i requisiti richiesti dalla legge. Nel caso in giudizio, la delega è stata effettuata al dipendente, avente qualifica di dirigente, (…) con atto notarile. L'art.17 del d. Igs. N.81 del 2008 esclude, però, in modo espresso che la facoltà di delega operi per la valutazione dei rischi e per la designazione del responsabile per la sicurezza. Secondo il ricorrente, il dato letterale della norma appare insuperabile. (…).CONSIDERATO IN DIRITTO5. La motivazione della sentenza deve essere esaminata partendo dalla circostanza di fatto, (…), che lo stesso Sig. (…) ha dichiarato che, sulla base della delega ricevuta, egli doveva essere ritenuto titolare del rapporto di lavoro "in senso prevenzionale/sicuristico", ma "non anche in senso giuslavoristico". Questa circostanza impone di concludere che la posizione giuridica del sig. (…) non è assimilabile a quella del datore di lavoro come fissata dall'art.2, lett.b) del d.lgs. n.81 del 2008. Tale disposizione, infatti, individua il datore di lavoro nella persona che è "titolare del rapporto di lavoro" o che comunque "ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di [continua ..]

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