Argomento:
Responsabilità ente da reato (d.lgs. 231/2001)Sezione:
(Cass. Pen., Sez. IV, 15 settembre 2022, n. 33976)
Stralcio a cura di Ilaria Romano
“2.1. Quanto, poi, ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente, l'interesse o il vantaggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente concluso in termini di alternatività e di loro possibile concorrenza.Il primo (l'interesse) esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo. Il secondo (il vantaggio) ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.2.1.1. Peraltro, proprio nel caso di responsabilità degli enti ritenuta in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito i detti reati nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente (art. 25-septies del d.lgs. 231 del 2001), è stato chiarito, in via interpretativa, che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento.Quanto innanzi consegue alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere a istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l'ente (…). Si è così salvaguardato il principio di colpevolezza con la previsione della sanzione del soggetto meta-individuale che si è giovato della violazione (…).2.1.2. La casistica ha offerto, poi, alla giurisprudenza di legittimità l’occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d'imputazione oggettiva di cui si discute.Si è così fatto riferimento, a titolo meramente esemplificativo: al risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; all'incremento economico conseguente all’incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale (…); al risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, [continua ..]
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