Argomento:
Sicurezza nei luoghi di lavoro Sezione:
(Cass. Pen., Sez. IV, 9 agosto 2022, n. 30814)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
“5.2.1. Il cortocircuito ipotizzato dal perito, (...), è stato (...) ritenuto dal giudice di merito «meramente probabile» all'esito di un proprio e originale punto di vista scientifico non sorretto da basi sufficientemente chiare (...). 6. La sentenza impugnata, (...), ha infine erroneamente applicato i principi in tema di interruzione del nesso causale tra condotta del «gestore del rischio» e evento, in ragione dell'«eccentricità del rischio» determinato della condotta del lavoratore, già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (...) La Corte d'appello ha rilevato difatti che, (...), la condotta colposa del lavoratore (...) il quale, senza essersi assicurato che il circuito non fosse alimentato, ha proceduto, d'iniziativa, alla riparazione dei cavi, è stata «abnorme» in quanto tale, nella specie, da attivare un rischio eccentrico e esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della «posizione di garanzia» (...). Muovendo dalla circostanza per la quale l'incarico affidato dal datore di lavoro alla persona offesa riguardava solo operazioni meccaniche sull'escavatore, il giudice di merito ha ritenuto interrotto il nesso causale avendo la condotta del lavoratore innescato un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quello determinato dalla condotta del soggetto agente. (...)6.3. Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, il datore di lavoro, (...) è esonerato da responsabilità quando il comportamento del lavoratore, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (...). Affinché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea a escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, (...), è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione (...). Perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, (...), costituisca concretizzazione di un [continua ..]
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