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Revenge porn: il Garante della Privacy ingiunge a Facebook, Instagram e YouTube di impedire la diffusione del materiale pornografico

Argomento: Garante per la Protezione dei Dati Personali
Sezione:

(GPDP, 28 aprile 2022, provv. n. 159)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI(…)VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);VISTO l’art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. “revenge porn”);VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;VISTO l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 (…) il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;VISTA la segnalazione (...) con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all’Autorità di intervenire presso le piattaforme YouTube, Facebook ed Instagram dalla stessa indicate;VISTE le determinazioni del 14 aprile 2022 con le quali, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d’urgenza, a:ingiungere a Google Italy S.r.l. ed a Google LLC l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma You Tube del materiale oggetto della suindicata segnalazione, riportato mediante impronta di hash del relativo file;ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l’immediata adozione di misure volte ad impedire la [continua ..]

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