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L'adozione di un'informativa antimafia motivata con l'esistenza di un rapporto di parentela con un soggetto imputato per associazione per delinquere di stampo mafioso deve essere motivata in ordine alle possibilità concrete che tale rapporto possa influenzare le scelte imprenditoriali
Argomento: antimafia
Sezione: Consiglio di Stato
"13. Con efficacia dirimente il Collegio ritiene fondata la doglianza con cui si censura il deficit motivazionale del provvedimento prefettizio impugnato in quanto lo stesso si àncora a elementi di fatto non idonei a sorreggere il giudizio prognostico negativo nei confronti dell’appellante.
13.1. Il provvedimento del Prefetto assegna particolare, e primario, valore indiziante al fatto che la signora -OMISSIS-, amministratrice unica della società appellante, è “figlia di -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, imputato insieme al fratello -OMISSIS- nel procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. Mod. 21. n. -OMISSIS- R.G. GIP e n. -OMISSIS- Dib. instaurato presso la Procura nella Repubblica dì Caltanissetta, per associazione per dell'opere di stampo mafioso e riciclaggio…”.
La difesa dell’appellante ha prodotto la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale penale di Enna il 22 ottobre 2024, la cui motivazione è stata depositata il 18 marzo 2025.
Ovviamente di tale sentenza non può tenersi conto nel presente giudizio, dovendosi ribadire che la legittimità del provvedimento impugnato deve scrutinarsi tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, esaminata attraverso la lente del procedimento se ritualmente svolto.
Il Collegio rileva, tuttavia, che la motivazione del provvedimento impugnato si limita a indicare il rapporto di parentela ritenuto “sconsigliato”, ma non offre indicazioni fattuali che possano far ritenere sussistente un’adeguata concreta ingerenza del padre nell’attività imprenditoriale in atto svolta dall’appellante.
Già in sede procedimentale l’appellante aveva insistito molto nel rimarcare la propria autonomia nella gestione della società in scrutinio che opera, effettivamente, in un settore imprenditoriale differente rispetto a quello del padre.
La difesa sottolinea che l’appellante è “una donna di 32 anni, ormai diventata esperta nel proprio campo, ora sposata e con una completa indipendenza anche familiare” che “non risiede più con il padre, ma in diverso luogo, avendo costituito una propria famiglia”.
Al fine di evidenziare l’autonomia finanziaria dell’intrapresa economica e l’assenza di ogni capitale sospetto la difesa produce e valorizza i bilanci degli ultimi 5 anni da cui si evince [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(C.G.A.R.S., sez. giurisdiz., 10 giugno 2025, n. 478)
Stralcio a cura di Aniello Iervolino
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