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La pendenza del controllo giudiziario non è causa di sospensione del giudizio di impugnazione contro l'informazione antimafia interdittiva

Argomento: interdittiva antimafia
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen. 13 febbraio 2023, n. 7) stralcio a cura di Rossella Bartiromo

“Non può […] essere condiviso il postulato […] secondo cui il giudizio di impugnazione contro l’interdittiva antimafia deve essere ancora pendente non solo quando l’impresa domanda al tribunale della prevenzione penale di essere sottoposta al controllo giudiziario, come prevede testualmente […] [l’] art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ma per tutta la durata di quest’ultimo. […] 10. Dall’esame della giurisprudenza della Cassazione, non emerge una ricostruzione del rapporto tra l’interdittiva e il controllo giudiziario volontario in termini di pregiudizialità-dipendenza di intensità maggiore rispetto alla connessione genetica ricavabile dal[l’][…] art. 34-bis, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di sicurezza. La connessione tra i due istituti è stata espressa nel senso che, a differenza dell’autonomia che contraddistingue l’accertamento del tribunale penale nel controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in ordine al «pericolo concreto di infiltrazioni mafiose» idonee a condizionare l’attività delle imprese, nel caso di controllo c.d. volontario di cui al comma 6 della medesima disposizione lo stesso organo giurisdizionale «deve tener conto dell’accertamento di quello stesso prerequisito effettuato dall’organo amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva, che rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario» (così Cass. pen., VI, 16 luglio 2021, n. 27704). Come ulteriormente precisato dalle Sezioni unite penali nella […] sentenza 19 novembre 2019, n. 46898, la connessione tra i due istituti si manifesta in relazione al «grado di assoggettamento dell’attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie». Ciò nel senso che - a differenza di quanto avviene ai fini dell’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 34-bisdel codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - l’agevolazione mafiosa deve essere «occasionale», per cui in difetto di questo requisito l’impresa non dovrebbe essere ammessa al [continua ..]

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