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E' legittima la richiesta di cambiare il cognome da quello paterno a quello materno quando è motivata dalla volontà di recidere il legame con un padre assente ed anaffettivo

Argomento: provvedimento amministrativo
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. III, 19 settembre 2023, n. 8422)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1.- Con ricorso di primo grado […] la ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura […] con cui è stata respinta la sua istanza diretta ad ottenere il cambio del cognome da “[…]” (cognome paterno) a “[…]” (cognome materno). Nell’istanza, la ricorrente aveva motivato tale richiesta sostenendo che il padre, dopo la separazione ed il divorzio dalla madre, non si sarebbe mai preoccupato del suo sostentamento, né avrebbe avuto interesse ad instaurare con lei un rapporto di tipo affettivo, quale dovrebbe essere quello tra genitore e figlia;  […] la ricorrente aveva quindi sottolineato che la decisione di assumere il cognome della madre sarebbe maturata da tempo e si sarebbe consolidata negli anni, divenendo “ponderata e certa”, “per onorare l’impegno e la forza con cui la figura materna ha saputo compensare un vuoto e una ferita che avrebbero potuto causare conseguenze assai più dannose e cicatrici più profonde sulla mia persona e dentro di me”. L’Amministrazione intimata […] dopo aver esaminato quanto prodotto dall’interessata in sede procedimentale, aveva rigettato la richiesta sulla base della seguente motivazione: […] - “la modificazione del nome e del cognome rivestono carattere oggettivamente rilevanti e può essere ammessa solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni;” […] 3. - Con sentenza […] il TAR ha accolto il ricorso ritenendo il provvedimento impugnato carente nella motivazione. […] 8. - Prima di procedere alla disamina della fattispecie concreta è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. L’art. 89 del d.P.R. n. 396/2000, dispone che: “1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento [continua ..]

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