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Opere strategiche: la correlazione tra progetto preliminare e quello definitivo approvato dopo un lungo lasso di tempo

Argomento: Infrastrutture
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. IV, 14 febbraio 2023, n. 1555)

stralcio a cura di Aniello Iervolino

 

[…] il Collegio ritiene opportuno evidenziare che risulta pacifico tra le parti che l’opera debba essere qualificata come “infrastruttura strategica”, in quanto inclusa, dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell’Allegato 1, la voce «Allacciamenti ferroviari e stradali grandi hub aeroportuali» e che all’Allegato 2, con riferimento alla Regione del Veneto, nella voce «hub portuali e aeroportuali», include i «Collegamenti ferroviari con aeroporti veneti (Venezia - Verona)» (cfr. delibera CIPESS del 3 novembre 2021, pagina 1). […] l’art. 216, comma 1-bis, d.lgs. n. 50/2016, dispone che: “Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1”. 11.2.2. L’art. 216, comma 27, d.lgs. n. 50/2016, prevede che: “Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti”. 11.3. Svolte queste premesse in fatto e in diritto, il Collegio ritiene che il T.a.r. abbia correttamente applicato la disciplina transitoria contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l’art. 216, comma 1-bis. 11.3.1. Non merita accoglimento, in proposito, quanto affermato dall’appellante, secondo cui sarebbe “Erroneo […], poi il richiamo – contenuto nella sentenza appellata - al comma 1 bis dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, neppure citato nei provvedimenti impugnati, i quali invocano, per contro, il comma 27 dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/16.”. 11.3.2. [continua ..]

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