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E' illegittima l'ordinanza regionale che durante la pandemia da COVID-19 vietava ai minori di svolgere attività motorie e sportive all'aperto e, pertanto, spetta il risarcimento dei danni morali patiti per la relativa permanenza domiciliare forzata

Argomento: provvedimento amministrativo
Sezione: Consiglio di Stato

(C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2023, n. 713)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] 1. Con ricorso […] la parte qui appellante ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione […], lamentando che il predetto provvedimento, nella parte in cui vietava ogni attività motoria all’aperto, anche in forma individuale, ivi inclusa quella dei minori accompagnati dai genitori […], inibendo ai minori ogni spostamento al di fuori dalla propria abitazione, imponeva di fatto al minore ricorrente una permanenza domiciliare assoluta. Tale misura, secondo la parte istante, si poneva in contrasto con il DPCM 10 aprile 2020, che, invece, consentiva a tutti, e perciò anche ai minori, lo svolgimento di attività sportiva e motoria quantomeno nei pressi dell’abitazione, alla sola condizione del mantenimento della distanza di sicurezza di un metro da ogni altra persona (art. 1, comma 1, lettera f)), così determinando per i minori residenti in [OMISSIS] un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto nel resto d’Italia, perché più restrittivo quanto alla possibilità di esercitare le libertà costituzionali (ossia la libertà di circolazione, ma anche la libertà personale, cui l’appellante fa più volte riferimento in atti). […] DIRITTO […] 3. Giova tuttavia premettere, ai fini del relativo scrutinio, la necessaria ricostruzione della normativa vigente alla data (11 aprile 2020) di adozione dell’ordinanza impugnata per fronteggiare la pandemia, nonché il collocamento di quella nel sistema delle fonti, in particolare per quanto concerne i rapporti tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni. 3.1. È a tutti ben noto che, in data 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), aveva dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale per la durata di sei mesi, «in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». 3.2. Successivamente, era stato emanato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che genericamente demandava alle autorità competenti l’adozione di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica […]. L’art. 2, [continua ..]

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