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In un'area vincolata già in parte compromessa la Soprintendenza non può esprimere parere negativo all'installazione di una stazione radio base adducendo l'impatto cumulativo rispetto a una analoga struttura preesistente, dovendo invece spiegare le specifiche ragioni concrete che rendano la nuova opera non assentibile

Argomento: Vincolo paesaggistico
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9217)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1 – [l’appellante] avendo l’esigenza di dare copertura telefonica nel Comune […] presentava istanza ex art. 87 del D.Lgs. 259/03 per la realizzazione di una stazione radio base […]. 1.1 - La società provvedeva contestualmente alla trasmissione della richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 9, del D.Lgs. 42/2004, corredata da apposita relazione. 2.1 - Con provvedimento […], il Comune […] trasmetteva il provvedimento di diniego adottato dalla Soprintendenza, che confermava quanto già affermato nel preavviso di rigetto. 3 – [l’appellante] ha impugnato detto provvedimento avanti il Tar per il Veneto che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso. […] 5 – L’appello è fondato. L’intervento richiesto […] ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico in forza di decreto del Ministero dei Beni culturali e ambientali del 22 giugno 1998, recante “dichiarazione di notevole interesse pubblico della città [...] e del suo territorio collinare e vallivo”, ai sensi della legge n. 29 giugno 1939, n. 1497. […] Deve ricordarsi che la valutazione svolta dall’ente preposto alla tutela del vincolo è connotata da un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l’applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie dei settori disciplinari che vengono in considerazione, caratterizzate da ampi margini di opinabilità; ne deriva che l’apprezzamento così compiuto è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell’amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096). 5.1 – Fermi i principi innanzi ricordati, nel caso in esame, il parere impugnato, pur dandone atto, non ha adeguatamente considerato la presenza di altro analogo impianto in prossimità del luogo ove dovrebbe essere collocato quello progettato dall’appellante. A tal fine, non appare sufficiente il mero rilievo per cui “Il nuovo [continua ..]

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