home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2022 / In caso di traslatio iudicii conseguente a declaratoria di difetto di giurisdizione, i giudicati ..

indietro stampa contenuto leggi libro


In caso di traslatio iudicii conseguente a declaratoria di difetto di giurisdizione, i giudicati impliciti formatisi innanzi al giudice ordinario che ha declinato la giurisdizione non vincolano il giudice amministrativo innanzi al quale la domanda sia poi riproposta

Argomento: processo amministrativo
Sezione: Consiglio di Stato

(C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 27 luglio 2023, n. 468)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] 11.6. Entrambi i […] motivi di doglianza […] chiamano il Collegio a dare risposta al quesito se, in caso di c.d. traslatio iudicii conseguente a declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, i giudicati impliciti formatisi dinanzi al plesso giurisdizionale che declina la giurisdizione vincolino o meno il giudice (che, nella specie, è quello amministrativo) dinanzi al quale la domanda venga tempestivamente riproposta (ai sensi e per gli effetti del cit. art. 59, comma 2, legge n. 69 del 2009, nonché dell’art. 11 c.p.a.). Secondo gli appellanti al quesito andrebbe data risposta positiva, sia in virtù della lettera degli artt. 59 della legge n. 69 del 2009, e. 11 c.p.a. […] sia dell’indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui il giudizio instaurato dopo la riassunzione davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, “non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio” […]. 11.7. La risposta al quesito non può che prendere le mosse, appunto, dalla lettera delle disposizioni legislative richiamate dagli appellanti. L’art. 59, comma 2, della legge n. 69 del 2009 stabilisce che, ove nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione che declini la giurisdizione ed indichi il giudice nazionale munito di giurisdizione sulla controversia, la domanda venga “riproposta” dinanzi a quest’ultimo giudice, “nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”. Il successivo comma 5 aggiunge che “In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova”. Con specifico riferimento al processo amministrativo, l’art. 11, comma 2, c.p.a. stabilisce che “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio