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Sversamento di rifiuti e posizione del proprietario incolpevole

(Cons. di Stato, sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7657)

“Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r. [...] ha dichiarato in parte improcedibile, in parte infondato il ricorso svolto dalla società [...] proprietaria di un terreno [...] occupato da alcuni nomadi (poi condannati ai sensi dell’art. 633 c.p.), avverso l’ordinanza comunale [...] recante l’ingiunzione di rimuovere i rifiuti sversati sul fondo dai medesimi nomadi. [...] 5.1. La disposizione applicata dal Comune, l’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 22 del 1997, richiedeva l’accertamento dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al proprietario non responsabile dello sversamento di rifiuti, il cui accertamento costituiva un presupposto indispensabile perché potesse essere emanato, a suo carico, un ordine di ripristino dello stato dei luoghi. 5.2. Nel caso di specie, è incontestato che lo sversamento di rifiuti fu operato da un gruppo di nomadi che avevano abusivamente occupato per anni l’area di proprietà della società odierna appellante [...]. 5.3. Secondo l’orientamento espresso da questo Consiglio [...] l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario, essendo oltre tutto le recinzioni scarsamente dissuasive in determinati contesti. 5.4. [...] nel nostro sistema (art. 841 c.c.) la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus: come tale, la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.), che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno. [...] 5.6. Una volta avvenuta l’illecita occupazione, poi, la negligenza del proprietario (impossibilitato dall’ordinamento a rientrare in possesso del bene invito detentore – cfr. articoli 392 e 393 c.p.) non può desumersi dal fatto che lo stesso non abbia proposto azione di spoglio nei confronti degli abusivi, giacché tale azione, tenuto conto della natura di questi ultimi, sarebbe stata con ogni evidenza priva di effetti utili. 5.7. La società, pertanto, ha fatto tutto quello che poteva fare, ossia segnalare ripetutamente alle preposte Autorità l’avvenuta occupazione, chiedendo che venissero adottati provvedimenti a tutela della sua proprietà. 5.8. Peraltro, consta che l’Autorità comunale [continua ..]

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