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Sulla legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo

Domenico Ciaburri

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 20 febbraio 2020, n. 6)

“Il fondamento teorico della cd. collettivizzazione dell’interesse diffuso a mezzo della sua identificazione risiede […] nella individuazione di interessi che sono riferibili ad una collettività o a una categoria più o meno ampia di soggetti (fruitori dell’ambiente, consumatori, utenti, etc.) o in generale a una formazione sociale, senza alcuna differenziazione tra i singoli che quella collettività o categoria compongono, e ciò in ragione del carattere sociale e non esclusivo del godimento o dell’utilità che dal bene materiale o immateriale, a quell’interesse correlato, i singoli possono trarre […]. 4.1. È evidente da questa definizione, che il discrimen più complesso da stabilire sia, non quello sul versante dell’interesse legittimo individuale (caratterizzato dall’esclusività del godimento o dell’utilità riconoscibile in capo ai singoli) ma, piuttosto, sul diverso e più generale versante dell’interesse pubblico vero e proprio, la cui cura è rimessa, secondo la tradizionale impostazione, unicamente all’amministrazione sulla base del principio di legalità. La circostanza che la cura dell’interesse pubblico generale (ad es. all’ambiente) sia rimessa all’amministrazione non toglie, tuttavia, che essa sia soggettivamente riferibile, sia pur indistintamente, a formazioni sociali, e che queste ultime, nella loro dimensione associata, rappresentino gli effettivi e finali fruitori del bene comune della cui cura trattasi. Le situazioni sono infatti diverse ed eterogenee: l’amministrazione ha il dovere di curare l’interesse pubblico e dunque gode di una situazione giuridica capace di incidere sulle collettività e sulle categorie (potestà); le associazioni rappresentative delle collettività o delle categorie invece incarnano l’interesse sostanziale, ne sono fruitrici, e dunque la situazione giuridica della quale sono titolari è quella propria dell’interesse legittimo, id est, quella pertinente alla sfera soggettiva dell’associazione, correlata a un potere pubblico, che, sul versante processuale, si pone in senso strumentale ad ottenere tutela in ordine a beni della vita, toccati dal potere riconosciuto all’amministrazione. […] L’Adunanza plenaria […] ritiene che il percorso compiuto dal legislatore sia [continua ..]

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Nota di Domenico Ciaburri

Con la sentenza in commento l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso”. Tale statuizione giunge in risposta ad un’ordinanza di rimessione della Sezione Sesta del Consiglio di Stato, la quale aveva chiesto se, nell’ambito di un giudizio relativo alla legittimità dei provvedimenti attuativi del meccanismo di bail in (c.d. salvataggio interno delle banche), potesse riconoscersi la legittimazione ad agire ad un ente esponenziale portatore di interessi diffusi pur in assenza di una espressa previsione legislativa. Per rispondere al quesito l’Adunanza plenaria ha anzitutto preso atto dell’esistenza di un orientamento che limita la legittimazione attiva degli enti esponenziali ai soli casi espressamente previsti dalla legge. Tale orientamento fa leva su due argomenti. Il primo è interpretativo-teleologico: siccome “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit, tacuit”, considerato inoltre che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento ipotesi tassative di legittimazione degli enti esponenziali (art. 18 c. 5, l. 349/1986; art. 4 c. 2 l. 180/2011), non può più ritenersi valido quel criterio pretorio, diffusosi in assenza di tali disposizioni, in virtù del quale possono agire in giudizio tutti gli enti esponenziali portatori di interessi omogenei. Nel caso trattato in sentenza, quanto suesposto varrebbe a fortiori. L’ente esponenziale, nella specie, gode per espressa previsione di legge (art. 32 bis d.lgs. 58/1998; art. 137 d.lgs. 205/2006) di una legittimazione processuale straordinaria nelle ipotesi degli artt. 139 e 140 del d.lgs. 58/1998. Il secondo argomento utilizzato dall’orientamento esaminando, riguarda l’art. 81 c.p.c. Si ritiene che quest’ultimo, escludendo la possibilità di agire per diritti altrui, precluderebbe all’ente esponenziale di agire per la tutela dell’interesse [continua ..]

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