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Il G.A. non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma verificare la correttezza della valutazione effettuata nell´esercizio del potere

Nota di Lorenza Pedullà

(Cons. di Stato, sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8187)

“[I]l giudice amministrativo non può sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle fattispecie al suo esame. Ed è anche noto che la discrezionalità tecnica [...] non può ritenersi soggetta ad un sindacato giudiziale sostitutivo [...]. Sul versante tecnico, pertanto, in relazione alle modalità del sindacato giurisdizionale, questo deve considerarsi limitato a verificare se l’Amministrazione abbia violato il principio di ragionevolezza tecnica, senza che sia consentito, in coerenza con il principio costituzionale di separazione, sostituire le valutazioni dell’Amministrazione, anche se in astratto opinabili, con quelle giudiziali, anche se deve ammettersi in tale sede una piena conoscenza del fatto e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall’Amministrazione. In ogni caso, tuttavia, il giudice non può sostituirsi ad un potere già esercitato, ma deve solo stabilire se la valutazione complessa operata nell’esercizio del potere debba essere ritenuta corretta, sia sotto il profilo delle regole tecniche applicate, sia nella fase di contestualizzazione delle norme poste, tra l’altro, a tutela dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, sia nella fase di raffronto tra i fatti accertati ed il parametro contestualizzato. Pertanto, anche l’apporto conoscitivo tecnico, conseguito tramite apporti scientifici, non è ex se dirimente allorché soccorrano dati ulteriori, di natura più strettamente giuridica, che limitano il sindacato in sede di legittimità ai soli casi di risultati abnormi, ovvero manifestamente illogici”.

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Nota di Lorenza Pedullà

La decisione in commento costituisce un osservatorio privilegiato per cogliere, nell’ambito del rapporto tra autorità amministrativa e giurisdizionale, la complessa morfologia dell’esten­sione dello scrutinio del G.A. sull’atto amministrativo connotato da valutazioni tecniche. La sentenza trae origine dal ricorso proposto da un laureato in medicina avverso la graduatoria del concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione, ritenuta illegittima in quanto attributiva di un punto indistintamente a ciascun candidato per un quesito contenente una radiografia dalla scarsa risoluzione. Il Consiglio di Stato, nel ribaltare la soluzione del T.A.R., si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che, nell’indagare i rapporti tra p.a. e G.A., vieta a quest’ultimo di “sostituire – in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall’autorità pubblica, quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle fattispecie al suo esame”. Orbene, al fine di cogliere l’ubi consistam della pronuncia, si rende opportuno compiere una sintetica ricognizione della discrezionalità tecnica, tracciandone preliminarmente l’actio finium regundorum con la discrezionalità amministrativa. La discrezionalità amministrativa ricorre ogniqualvolta la norma attributiva del potere si limiti a conferire alla p.a. la facoltà di agire al fine di realizzare l’interesse pubblico individuato dalla norma stessa, in ossequio al principio di legalità-indirizzo, così demandando in via definitiva alla p.a. la scelta sotto i profili dell’an, del quid, del quomodo o del quando della migliore modalità di azione per la realizzazione dell’interesse pubblico, scelta che l’autorità effettua all’esito di una ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati. Si evince, dunque, come la discrezionalità amministrativa consti di due momenti distinti, uno tipicamente valutativo, consistente nell’apprezzamento comparatistico di tutti gli interessi, ed uno successivo creativo/volitivo, che trova espressione nella scelta operata dalla p.a. alla luce della predetta comparazione, con conseguente enunciazione della regola decisoria del caso concreto. Ebbene, la predetta discrezionalità, [continua ..]

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