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Accesso civico e accesso agli atti nel settore dei contratti pubblici

Marco Coletta

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n. 10)

“[…] L’accesso generalizzato, quale via elettiva della trasparenza, soddisfa […] ampiamente questo diffuso desiderio conoscitivo finalizzato alla garanzia della legalità nei contratti pubblici, che è per così dire la rinnovata e moderna cifra dell’evidenza pubblica non solo nella tradizionale fase dell’aggiudicazione ma anche nell’esecuzione […]. […] Argomenti di carattere letterale, teleologico e sistematico […] depongono […] nel senso di una accessibilità totale degli atti di gara, seppur sempre nel rispetto degli interessi-limite, pubblici e privati, e delle conseguenti eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33 del 2013. Occorre tenere conto, tuttavia, delle ulteriori importanti questioni poste dalla V sezione […]. Quanto alla prima questione […] concernente il delicato bilanciamento tra il valore, fondamentale, dell’accesso e quello, altrettanto fondamentale, della riservatezza, la circostanza che l’accesso possa prevedibilmente soccombere di fronte alle ragioni normativamente connesse alla riservatezza dei dati dei concorrenti non può condurre a un’aprioristica esclusione dell’accesso. 35.1. Tutte le eccezioni relative all’accesso civico generalizzato implicano e richiedono un bilanciamento da parte della pubblica amministrazione, in concreto, tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e il danno all’interesse-limite, pubblico o privato, alla segretezza e/o alla riservatezza […]. 35.2. È vero, infatti, che escludere dall’accesso anche generalizzato la documentazione suscettibile di rivelare gli aspetti tecnologici, produttivi, commerciali e organizzativi, costituenti i punti di forza o di debolezza delle offerte nel confronto competitivo, costituisce un obiettivo delle norme in materia di appalti pubblici dell’Unione, e che per conseguire tale obiettivo è necessario che le autorità aggiudicatrici non divulghino informazioni il cui contenuto potrebbe essere utilizzato per falsare la concorrenza, (Trib. I grado UE, sez. II, 29 gennaio 2013, in T-339/10 e in T-532/10 nonché Corte Giust UE, sez. III, 14 febbraio 2008, in C-450/06). 35.3. E tuttavia questo obiettivo può e deve essere conseguito appunto, in una equilibrata applicazione del limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, [continua ..]

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Nota di Marco Coletta

Con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’accesso civico generalizzato nel settore dei contratti pubblici, pronunciandosi, tra l’altro, sul seguente quesito: “se la disciplina dell’accesso civico generalizzato […] sia applicabile, in tutto o in parte, in relazione ai documenti relativi alle attività delle amministrazioni disciplinate dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, inerenti al procedimento di evidenza pubblica e alla successiva fase esecutiva, ferme restando le limitazioni ed esclusioni oggettive previste dallo stesso codice”. Con riferimento a detta questione sono emersi in giurisprudenza orientamenti contrastanti, in considerazione di un quadro normativo per alcuni aspetti perplesso, che di seguito si richiama brevemente. L’accesso civico generalizzato, com’è noto, è stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 97/2016, il quale, modificando l’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013, ha previsto il diritto per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo, nell’ottica della trasparenza amministrativa. Detto diritto, d’altra parte, è stato sottoposto ad una serie di limiti dallo stesso legislatore, il quale ha previsto all’art. 5-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013, l’esclusione dell’accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso previsti dalla legge, “ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”. Il senso di quest’ultimo inciso – vale a dire, l’individuazione di specifiche condizioni, modalità o limiti che escludono l’esercizio del predetto diritto – è alla base della questione risolta dall’Adunanza plenaria. Si deve tener presente, invero, che l’art. 53, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, prevede nel settore dei contratti pubblici un regime speciale per l’esercizio del diritto di accesso, stabilendo che l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti è disciplinato dagli artt. 22 ss. l. n. [continua ..]

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