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Fiscalizzazione dell´abuso edilizio

Vincenzo D’Avino

(Cons. di Stato, sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8032)

“L’Amministrazione contesta la sentenza ritenendola affetta da plurimi errori in fatto e in diritto. […] Nel merito, sarebbe errata la ricostruzione del quadro giuridico riveniente dal combinato disposto degli artt. 34 e 38 del d.P.R. n. 380/2001. Nel caso di specie, infatti, si tratterebbe semplicemente della sanzione sostitutiva della demolizione cui l’Amministrazione può fare ricorso laddove non sia possibile intervenire senza pregiudizio per la parte conforme del manufatto, applicabile anche in caso di sanatoria di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001. Ciò a fronte non di una “nuova costruzione”, ma di un intervento in variante rispetto a quello originario, regolarmente assentito con concessione edilizia n. 1 del 10 gennaio 2008, evidentemente previa valutazione tecnica di conformità allo strumento urbanistico. [...] [I] due istituti, meglio conosciuti come “fiscalizzazione dell’abuso”, il primo (art. 38 del d.P.R. n. 380/2001), e “accertamento di conformità”, l’altro (art. 36 del medesimo Testo unico), si diversificano completamente nei presupposti e nella finalità, potendo coincidere per gli effetti nel solo caso in cui l’Amministrazione non convalidi il titolo edilizio viziato e non sia possibile addivenire alla demolizione dell’opera. [...] [L]e differenze ontologiche tra i due istituti sono ravvisabili perfino nella diversità delle relative conseguenze economiche, stante che nel primo caso (l’accertamento di conformità) è previsto il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella predeterminata dalla medesima normativa; nel secondo, invece, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale […]. L’art. 38 del T.U.E. disciplina una peculiare ipotesi di condono, di tipo per così dire “cartolare”, ragionevolmente limitato, proprio perché riconducibile comunque al genus delle sanatorie, a vizi che attengono esclusivamente al procedimento autorizzativo, i quali non possono ridondare in danno del [continua ..]

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Nota di Vincenzo D’Avino

La decisione in commento concerne l’impugnazione di una sentenza relativa all’annul­lamento di una sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n° 380/2001. In particolare, il giudizio di prime cure è stato evocato dalla vicina di casa di un soggetto che, a causa di un autonomo e separato giudizio amministrativo, si era visto annullare la D.I.A. presentata per la realizzazione di opere edili; a ledere gli interessi della ricorrente è stata la “sanatoria fiscale” adottata ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia dal Comune a seguito di tale annullamento. L’atto amministrativo, gravato dalla vicina di casa per diversi motivi di illegittimità, è stato annullato dal Tribunale “perché nel provvedimento manca ogni tipo di accertamento circa la possibilità di assentire i lavori in difformità rispetto al permesso a costruire (ossia l’accertamento della conformità del manufatto così come realizzato allo strumento urbanistico ed alla disciplina tecnica delle costruzioni) e manca ogni qualsivoglia accertamento dell’impossibilità di demolire le parti in difformità senza pregiudizio delle parti conformi”. In buona sostanza, nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto adottare la più consona sanzione prevista dall’art. 34, comma 2, del D.P.R. n° 380/2001; tant’è che il Tribunale ha ordinato all’Ente di rieditare il suo potere ai sensi della citata norma. Avverso detta pronuncia è insorto il Comune, chiedendo al Consiglio di Stato di riformare la decisione del T.A.R. e, per l’effetto, di confermare la legittimità dell’originario provvedimento adottato ai sensi dell’art. 38 T.U. Edilizia. Ma le tesi propugnate dall’Amministrazione non sono state condivise dal Supremo Consesso amministrativo, che ha respinto l’appello. Particolarmente rilevante nella sentenza in commento è certamente la parte “di merito”, in cui il Collegio offre un’approfondita disamina della ratio dell’art. 38 D.P.R. n° 380/2001 e dell’affine – ma diverso – istituto dell’accertamento di conformità ex art. 36 T.U. Edilizia. Innanzitutto, si evidenzia come nel provvedimento gravato manchi del tutto la “pars costruens”, rappresentata dalla valutazione, ad opera [continua ..]

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