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Sulla preclusione da giudicato implicito in relazione a distinte domande

Marco Coletta

(Cons. di Stato, sez. V, 26 novembre 2020, n. 7437)

“[L]a tematica dei limiti oggettivi dei giudicati resi in ordine a beni della vita sottesi a situazioni soggettive di interesse legittimo è ancora alla ricerca [...] di un compiuto inquadramento concettuale, anche relativamente alla non agevole circoscrizione della preclusione del deducibile all’interno di liti (per esempio, come nella specie, risarcitorie) attivate a valle (ed in dipendenza) dell’accertamento di illegittimità dell’attività amministrativa provvedimentale. 2.2. – In proposito, non è dubbio, in premessa, che il giudicato sostanziale, destinato a “fase stato ad ogni effetto” tra le parti (arg. ex art. 2909 Cod. civ.) anche in successivi giudizi (in termini di giudicato c.d. esterno), si formi in via di principio – nella logica della corrispondenza tra chiesto e pronunziato (cfr. art. 112 Cod. proc. civ.) e del sotteso principio della domanda (artt. 2907 Cod. civ.; 99 Cod. proc. civ; 40 Cod. proc. amm.) – sul diritto (nel senso lato di situazione soggettiva meritevole di tutela, come tale comprensivo degli interessi legittimi: cfr. art. 24 Cost.) fatto valere in giudizio tramite l’esercizio dell’azione ed accertato con sentenze di merito (cfr. artt. 276 e 277 Cod. proc. civ. e art. 34 Cod. proc. amm.), e non già in ordine ai fatti (siano essi costitutivi, ovvero modificativi, impeditivi o estintivi) che, a livello di fattispecie legale, rilevano ai fini della sua esistenza e tutela. 2.3. – Per tal via, dovrebbe trarsene l’immediato e duplice corollario: a) che sono estranee al giudicato sostanziale le questioni di natura processuale, destinate ad esitare in pronunce di rito, come deve dirsi ( ex art. 35, comma 1 lettera b), Cod. proc. civ.) per quelle inerenti l’interesse ad agire; b) che, sotto distinto profilo, trattandosi di circostanze fattuali (rilevanti in termini di fatti costitutivi della pretesa, correlata all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo), non ne sia, in via di principio, preclusa la difforme valorizzazione nel distinto giudizio preordinato all’accertamento dei presupposti per l’erogazione della tutela risarcitoria. 2.4. – È altrettanto vero, tuttavia: a) che, per un verso, che in ordine agli antecedenti logici necessari alla decisione, ancorché concretanti mere circostanze fattuali, è destinata a maturare una [continua ..]

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Nota di Marco Coletta

Con la sentenza n. 7437/2020, il Consiglio di Stato, sez. V, è tornato ad affrontare la complessa tematica dell’individuazione dei limiti oggettivi del giudicato nel processo amministrativo, soffermandosi, in particolare, sull’applicabilità del principio di preclusione da giudicato implicito in relazione a distinte domande giudiziali, l’una di annullamento e l’altra di risarcimento del danno. Nella specie, con detta pronuncia il giudice amministrativo si è soffermato sulla possibilità di ritenere coperti da giudicato, ex art. 2909 c.c., i fatti posti a fondamento di una questione processuale – inerente, nella specie, all’interesse ad agire del ricorrente – già accertati in un giudizio d’annullamento e rilevanti nel successivo giudizio per il risarcimento del danno. Sul punto, il Consiglio di Stato ha osservato innanzitutto che “la tematica dei limiti oggettivi dei giudicati resi in ordine a beni della vita sottesi a situazioni soggettive di interesse legittimo è ancora alla ricerca […] di un compiuto inquadramento concettuale, anche relativamente alla non agevole circoscrizione della preclusione del deducibile all’interno di liti (per esempio, come nella specie, risarcitorie) attivate a valle (ed in dipendenza) dell’ac­cer­tamento di illegittimità dell’attività amministrativa provvedimentale”. Invero, secondo il Supremo Consesso “non è dubbio, in premessa, che il giudicato sostanziale, destinato a “[fare] stato ad ogni effetto” tra le parti […] anche in successivi giudizi […], si formi in via di principio […] sul diritto (nel senso lato di situazione soggettiva meritevole di tutela, come tale comprensivo degli interessi legittimi: cfr. art. 24 Cost.) fatto valere in giudizio tramite l’esercizio dell’azione ed accertato con sentenze di merito […], e non già in ordine ai fatti (siano essi costitutivi, ovvero modificativi, impeditivi o estintivi) che, a livello di fattispecie legale, rilevano ai fini della sua esistenza e tutela”. D’altra parte, nella citata sentenza si riconosce altresì, che, per un verso, “in ordine agli antecedenti logici necessari alla decisione, ancorché concretanti mere circostanze fattuali, è destinata a maturare una generale preclusione alla loro successiva messa in [continua ..]

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