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L'Adunanza Plenaria può svolgere la sua funzione nomofilattica solamente se l'ordinanza di rimessione effettua una esaustiva ricostruzione della fattispecie controversa e solleva una questione rilevante rispetto alla res controversa

Argomento: funzione nomofilattica adunanza plenaria
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen., ord 26 aprile 2023, n. 14)

stralcio a cura di Rossella Bartiromo

"Affinché l’Adunanza Plenaria possa svolgere la sua funzione nomofilattica ed esaminare i quesiti sottoposti al suo esame, è necessario che l’ordinanza di rimessione: a) effettui una esaustiva ricostruzione della fattispecie controversa in rapporto a tutti i suoi elementi identificativi di fatto e diritto (disposizioni e provvedimenti censurati, profili di illegittimità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno dell’impugnazione); b) sollevi una questione rilevante rispetto alla res controversa, nel senso che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, dovendosi trattare di un «punto di diritto sottoposto» all’esame del collegio giudicante (art. 99, comma 1, del c.p.a.). Pertanto, non possono essere poste all’esame dell’Adunanza Plenaria questioni meramente ipotetiche e inifluenti sull’esito del giudizio. L’Adunanza Plenaria ben può valutare sotto tutti i suoi profili la rilevanza delle questioni sollevate (e non nei limiti della ‘non implausibilità’, come accade per la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia, davanti alle quali si innestano giudizi autonomi e incidentali), in quanto è lo stesso processo, nelle ipotesi legalmente previste, che ‘prosegue’ davanti al medesimo Consiglio di Stato, in diversa composizione. 9.– Ciò premesso, osserva l’Adunanza Plenaria che nel caso in esame non sussistono i requisiti della esaustività dell’esposizione e della rilevanza della questione. 9.1.‒ Con il primo quesito, la Sezione Terza ha rimesso all’esame dell’Adunanza Plenaria la questione se le disposizioni contenute nell’articolo 5, lettere a) e b), del decreto ministeriale 4 maggio 2012 «siano compatibili con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con la ratio della stessa istituzione normativa di uno speciale meccanismo transattivo per le controversie risarcitorie instaurate dai cc.dd. emotrasfusi». Sennonché, tale quesito di diritto sarebbe stato rilevante qualora la Sezione remittente avesse dovuto esaminare il secondo motivo del ricorso di primo grado: esso, invece, fuoriesce dal perimetro del thema decidendum, poiché è stato assorbito in primo grado e non è stato riproposto nel corso del secondo grado del giudizio. Nel processo amministrativo [continua ..]

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