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Sulla decorrenza del termine di impugnazione dell´aggiudicazione

Vincenzo D’Avino

(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12)

“Con l’ordinanza di rimessione [...], la Sezione Quinta ha osservato che le questioni controverse tra le parti riguardano l’individuazione: a) delle forme e delle modalità delle comunicazioni dell’atto di aggiudicazione di un appalto; b) della data di inizio della decorrenza del termine per impugnare tale atto; c) dei casi in cui rilevi la sua piena ed effettiva conoscenza, quando ne manchi la formale comunicazione. [...] Innanzitutto, va rimarcato come il legislatore non abbia modificato l’art. 120, comma 5, del c.p.a., per quanto riguarda il suo richiamo all’art. 79 del ‘primo codice’, il quale – come si è sopra osservato – ha dato rilievo ad una ‘data oggettivamente riscontrabile’, da individuare in considerazione degli incombenti formali cui è tenuta ex legel’Amministrazione aggiudicatrice e del rispetto della regola della diligenza cui è tenuta l’impresa interessata. [...] [L]e incongruenze conseguenti al mancato coordinamento del ‘secondo codice’ con l’art. 120, comma 5, del c.p.a. si possono allora superare ritenendo che non vi è stato il necessario coordinamento del richiamo effettuato dal medesimo comma 5: il riferimento alla formalità previste dall’art. 79 del ‘primo codice’ deve ora intendersi effettuato alle formalità previste dall’art. 76 del ‘secondo codice’. [...] Ritiene l’Adunanza Plenaria che – a seguito della mancata riproduzione nel ‘secondo codice’ di specifiche disposizioni sull’accesso informale agli atti di gara – rilevano le disposizioni generali sull’accesso informale, previste dall’art. 5 del regolamento approvato con il d.P.R. n. 184 del 2006. [...] 25.2. L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché – in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) – va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza [...], per la quale, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a [continua ..]

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Nota di Vincenzo D’Avino

La pronuncia in parola rappresenta una pietra miliare per la disciplina del rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a. La vicenda fattuale da cui è occasionata la decisione riguarda una procedura di gara volta all’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici di una società pubblica: il giudizio innanzi al T.A.R. Lazio si è concluso con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, poiché notificato il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione sul portale telematico ove si è svolta la gara. La quaestio iuris è particolarmente controversa, tanto che il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione di una serie di quesiti, così sintetizzabili: qual è il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di una gara d’appalto? La risposta offerta dall’Adunanza Plenaria parte dal combinato disposto degli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5 c.p.a., che fissano in trenta giorni il termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento; sennonché, se prima dell’introduzione del codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010) la giurisprudenza riteneva che esso termine decorresse “dalla comunicazione della aggiudicazione o dalla conoscenza della sua portata lesiva”, il D. Lgs. n. 104/2010 ha ritenuto necessario individuare una “data oggettivamente riscontrabile”, rintracciabile nel momento della “ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” ovvero in quello della pubblicazione del bando di gara. Sin dall’entrata in vigore del citato D. Lgs. è emerso il problema dell’impugnazione degli atti di gara con portata lesiva non immediatamente riscontrabile dal ricorrente, tanto da far sorgere in capo a quest’ultimo la necessità di accedere ad altri documenti della procedura: in questi casi, la giurisprudenza ha ritenuto utile aumentare il termine di 30 giorni di ulteriori 10, come fissati dal già citato art. 79 D. Lgs. n° 163/2006; solo nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse tenuto un comportamento dilatorio, il dies a quo avrebbe potuto essere individuato in quello dell’effettiva esibizione dei documenti richiesti. Ciononostante, il quadro normativo ha subito una drastica modifica a causa [continua ..]

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