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Diritto alla quota ereditaria del coniuge superstite in caso di matrimonio putativo
Argomento: Delle Successioni
Sezione: Sezione Semplice
“3.4.- Premesso l'inquadramento normativo, va rilevato che dalla lettura dell'art. 584, primo comma, cod. civ. si evince che il diritto alla quota ereditaria di pertinenza del coniuge superstite - rispetto alla disponibilità della quale la ricorrente ha prospettato il suo interesse ad agire - viene meno solo ove ricorrano due condizioni concorrenti ed intrinsecamente connesse e cioè: I) la nullità del matrimonio; ii) la mancanza di buona fede del coniuge superstite. Da ciò si evince che la declaratoria di nullità del matrimonio, ove non sia accertata la mancanza di buona fede, è priva di effetti ai fini successori. Va rimarcato che l'art. 584 cod. civ. non è norma processuale, ma norma sostanziale che stabilisce i presupposti giuridici del diritto da esso riconosciuto. Questa disposizione - a differenza di quanto sostiene la ricorrente - non stabilisce che il coniuge superstite ha diritto a pretendere la quota ereditaria solo se in buona fede, ma che "la quota ereditaria spetta al coniuge superstite di buona fede", buona fede che, come già si è evidenziato, si presume, a meno che non vi sia prova contraria che grava su colui che invoca la nullità. 3.5.- Ne discende che l'interesse ad agire ex art. 117, primo comma, cod. civ. che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 cod. civ. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.”.
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 17 gennaio 2024, ord. n. 1772)
stralcio a cura di Giorgio Potenza
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