home / Archivio / Diritto Amministrativo raccolta del 2022 / È illegittimo il giudizio di non idoneità alle prove scritte del concorso in magistratura ..

indietro stampa contenuto leggi libro


È illegittimo il giudizio di non idoneità alle prove scritte del concorso in magistratura quando, da un confronto con altri elaborati di candidati idonei, risulti essere stato determinato dalla mancata trattazione di argomenti non specificamente richiesti dalla traccia

Argomento: concorsi pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. VII, 23 giugno 2023, n. 6216)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

3. Il primo motivo di appello contesta alla sentenza impugnata di avere ritenuto fondate su un presupposto fallace le doglianze formulate, incentrate sull’assunto che l’insufficienza riportata dalla ricorrente nell’elaborato di diritto sarebbe derivato dal fatto di non avere questa trattato due argomenti ritenuti indispensabili dalla commissione […]. […] 3.1. […] La parte appellante ha dovuto infatti ricostruire, in presenza del laconico giudizio di non idoneità del suo tema di civile, in questi termini comunicatole, quali fossero i motivi che lo avevano determinato. Il ragionamento induttivo da lei svolto, in assenza di qualsivoglia elemento argomentativo che potesse diversamente orientarla, si palesa attendibile. Infatti, parte appellante, anche valendosi di una consulenza tecnico-giuridica, dopo avere avuto accesso ad alcuni degli elaborati giudicati idonei, ha provveduto a riscontrare, per sottrazione, se e quali fossero gli elementi contenuti in questi ultimi che mancavano, per contro, nel suo elaborato. Ha così potuto individuare i due istituti […] che risultavano obiettivamente poco approfonditi nel suo lavoro. E che la parte appellante abbia solo fatto un cenno alle predette tematiche, senza per vero approfondirle, risulta – oltre che dalla lettura stessa del tema – anche chiaramente dall’analitica comparazione da lei proposta fra il suo elaborato e quelli idonei. 3.2. La correttezza del metodo da lei adottato, e la verosimiglianza delle conclusioni cui è giunta trovano inequivoca conferma in questi esiti della valutazione comparativa, ma sono corroborate anche da altri elementi logici e documentali. Innanzitutto le suddette conclusioni risultano confermate dalla duplice constatazione che le altre parti trattate risultano coerenti con l’argomento oggetto della traccia e che, su di esse, il tema non si presenta affatto deficitario, o comunque si rivela certamente non meritevole del secco giudizio di inidoneità che gli è stato invece attribuito. E anche quest’ultima deduzione trova, a sua volta, una conferma nella circostanza, di rilevante peso a livello probatorio, che il presidente della sottocommissione che ha corretto il detto elaborato - appellandosi alla procedura prevista dall’art. 12, comma 8, del R.D. n. 1860/1925, perché evidentemente lo riteneva idoneo – chiese il rinvio in commissione plenaria della [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio