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Interdittiva antimafia: non può riguardare liberi professionisti non organizzati in forma d'impresa

Argomento: interdittiva antimafia
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. III, 2 marzo 2023, n. 2212)

stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] FATTO e DIRITTO […] 3. Con l’unico  […] motivo di gravame le […] appellanti censurano la decisione impugnata in relazione al punto […] della (im)possibilità di adottare un provvedimento antimafia a contenuto interdittivo nei confronti di un soggetto giuridico che non eserciti attività d’impresa. […] La tesi delle parti appellanti […] è nel senso che la disciplina delle esclusioni – soggettive – dall’ambito applicativo dell’istituto dell’informazione antimafia debba essere coordinata con la disciplina dell’acquisizione, da parte dell’ente locale che sia stato sottoposto alla procedura di scioglimento ex art. 143 del d. lgs. n. 267 del 2000, di detta informazione prima della stipula di qualsiasi atto negoziale: “prevedendo, per l'appunto, l’art. 100 l'obbligo dell'ente locale sciolto per infiltrazione mafiosa di acquisire l'informazione in relazione a qualsiasi contratto o subcontratto, senza distinguerne la natura o l'oggetto ed indipendentemente dal valore, a differenza degli artt. 83 e 91”. 4. Il motivo d’appello è infondato. L’errore prospettico caratterizzante la tesi di fondo su cui poggia l’impugnazione è il coordinamento normativo fra le ipotesi di esclusione dell’ambito applicativo dell’istituto dell’informativa antimafia: laddove il problema va posto non sul terreno della limitazione dell’ambito applicativo (o comunque dell’eccezione rispetto ad esso), bensì – prima ancora - sul piano della esatta perimetrazione di quest’ultimo. La questione infatti non è propriamente quella della esclusione o meno dei contratti dei liberi professionisti, ma quella dell’assoggettabilità di tale ultima categoria alla disciplina dell’istituto dell’informativa (posto che, prima di potersene affermare l’esclusione in determinati casi, occorre aver risolto positivamente il quesito – logicamente presupposto - relativo all’astratta inclusione). Il problema impone dunque anzitutto l’esame della delimitazione delle categorie di soggetti che possono essere attinti dal provvedimento limitativo della loro capacità giuridica speciale. In tali categorie, tassativamente individuate dalla disposizione primaria (pur nel contesto di una previsione dai confini applicativi piuttosto estesi), non rientrano i liberi professionisti che non siano organizzati in forma d’impresa. Il principio di tassatività - che deve regolare l’esercizio del potere (in punto di ricognizione dei possibili destinatari del provvedimento interdittivo) - impedisce che l’incapacità giuridica [continua ..]

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