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Remissione alla Plenaria ex art. 99 cpa: è necessario che vi sia contrasto interpretativo o questione di massima

Nota di Alessandra Coppola.

Con la sentenza n. 11 del 22 marzo 2023, la Plenaria si è pronunciata in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 99, co. 4 c.p.a., che disciplina il potere di deferimento all’Adunanza Plenaria da parte di una sezione del Consiglio di Stato cui è assegnato il ricorso, qualora quest’ultima ritenga che la questione di diritto sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali.

Più di preciso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in seguito alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 28 gennaio 2022 che aveva risposto al quesito ad essa sottoposto e restituito il giudizio alla Sezione remittente per ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese, ha adito nuovamente il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, nella sua più autorevole composizione, al fine di vederlo pronunciare sugli effetti giuridici da attribuire alla citata sentenza e in ordine alla corretta interpretazione, nell’art. 99, co. 4 c.p.a., del rapporto sussistente tra decisione dell’intera controversia e la enunciazione del solo principio di diritto con restituzione per il resto al giudice a quo, specificando se queste si trovino in una posizione di paritetica alternatività la cui scelta è puramente discrezionale, ovvero se sussista tra le medesime un rapporto di regola-eccezione, in cui l’eccezione è ancorata ad esigenze oggettive che non consentono la concentrazione processuale.

L’Adunanza Plenaria ha ritenuto insussistenti i presupposti processuali per l’esame dei quesiti formulati dalla Sezione remittente, stante il tenore dell’art. 99 del codice del processo amministrativo.

In particolare, l’articolo poc'anzi citato dispone che le possibilità di rimessione di una questione alla Plenaria “sono costituite dalla sussistenza di un contrasto interpretativo, dalla necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza ovvero dalla non condivisione da parte della Sezione del principio di diritto già espresso dall’Adunanza Plenaria in un altro giudizio”.

Non possono, a contrario, essere deferite alla sua cognizione mere questioni interpretative, che non necessitano di alcuna soluzione nomofilattica.

Pertanto, nel caso di specie, essendo stati formulati dall’ordinanza di remissione quesiti meramente interpretativi, non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 99 citato e la “questione interpretativa” deve essere risolta direttamente dallo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Argomento: processo amministrativo
Sezione: Adunanza Plenaria

(Cons. St., Ad. Plen., 22 marzo 2023, n. 11)

stralcio a cura di Davide Gambetta

[...] 1.- I signori […] hanno impugnato […] la certificazione antimafia interdittiva […]. […] 2.- Con la sentenza […] il TAR […] ha ritenuto il ricorso inammissibile […]. 3.- I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana […]. Nel merito, per la decisione […] il Consiglio di Giustizia ha ritenuto che vi fossero due orientamenti interpretativi contrastanti […]. […] 4.- Dopo avere esposto le nozioni di interesse legittimo e di legittimazione ad agire, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 gennaio 2022, n. 3 […] ha disposto «la restituzione del giudizio al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, per ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese ed onorari del giudizio, ivi compresi quelli inerenti alla presente fase». 5.- Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana […] ha posto nuovamente alla Plenaria, nella fase del rinvio, i seguenti quesiti: A.«Venga chiarita la portata della decisione n.3 del 2022 ed in particolare se dalla stessa debba trarsi un vincolo di giudicato, residuando a questo Giudice unicamente l’obbligo di statuire sulle spese, ovvero se sia stato unicamente affermato il principio di diritto, chiarendo, in questo secondo caso, se questo Giudice debba valutare i profili di pregiudizialità sottoposti dalle parti in relazione al principio affermato nella richiamata decisione»; B.«Come vada interpretato nell’art. 99 comma 4 cod. proc. amm. il rapporto tra decisione dell’intera controversia da parte della Plenaria o enunciazione del solo principio di diritto con restituzione per il resto al giudice a quo,e, in particolare, se si tratti di alternative paritetiche rimesse a una scelta discrezionale, ovvero di un rapporto tra regola ed eccezione, in cui l’eccezione sia ancorata ad esigenze oggettive che non consentono la concentrazione processuale». […] 8.- Ritiene l’Adunanza Plenaria che non sussistono i presupposti processuali per l’esame dei quesiti formulati dalla Sezione rimettente, per carenza dei presupposti previsti dall’art. 99 del codice del processo amministrativo. 9.- La questione posta all’esame dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato riguarda gli effetti giuridici da [continua ..]

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