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Remissione alla Plenaria ex art. 99 cpa: è necessario che vi sia contrasto interpretativo o questione di massima
Nota di Alessandra Coppola.
Con la sentenza n. 11 del 22 marzo 2023, la Plenaria si è pronunciata in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 99, co. 4 c.p.a., che disciplina il potere di deferimento all’Adunanza Plenaria da parte di una sezione del Consiglio di Stato cui è assegnato il ricorso, qualora quest’ultima ritenga che la questione di diritto sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali.
Più di preciso, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in seguito alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 28 gennaio 2022 che aveva risposto al quesito ad essa sottoposto e restituito il giudizio alla Sezione remittente per ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese, ha adito nuovamente il Supremo Consesso di Giustizia amministrativa, nella sua più autorevole composizione, al fine di vederlo pronunciare sugli effetti giuridici da attribuire alla citata sentenza e in ordine alla corretta interpretazione, nell’art. 99, co. 4 c.p.a., del rapporto sussistente tra decisione dell’intera controversia e la enunciazione del solo principio di diritto con restituzione per il resto al giudice a quo, specificando se queste si trovino in una posizione di paritetica alternatività la cui scelta è puramente discrezionale, ovvero se sussista tra le medesime un rapporto di regola-eccezione, in cui l’eccezione è ancorata ad esigenze oggettive che non consentono la concentrazione processuale.
L’Adunanza Plenaria ha ritenuto insussistenti i presupposti processuali per l’esame dei quesiti formulati dalla Sezione remittente, stante il tenore dell’art. 99 del codice del processo amministrativo.
In particolare, l’articolo poc'anzi citato dispone che le possibilità di rimessione di una questione alla Plenaria “sono costituite dalla sussistenza di un contrasto interpretativo, dalla necessità di risolvere una questione di massima di particolare rilevanza ovvero dalla non condivisione da parte della Sezione del principio di diritto già espresso dall’Adunanza Plenaria in un altro giudizio”.
Non possono, a contrario, essere deferite alla sua cognizione mere questioni interpretative, che non necessitano di alcuna soluzione nomofilattica.
Pertanto, nel caso di specie, essendo stati formulati dall’ordinanza di remissione quesiti meramente interpretativi, non sussisterebbero i presupposti di cui all’art. 99 citato e la “questione interpretativa” deve essere risolta direttamente dallo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa.
Sezione: Adunanza Plenaria
(Cons. St., Ad. Plen., 22 marzo 2023, n. 11)
stralcio a cura di Davide Gambetta
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