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L'accesso civico generalizzato, elevato oggi a diritto democratico fondamentale, pur non richiedendo la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, incontra un limite nelle cause ostative di cui all'articolo 5-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Argomento: accesso agli atti
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. St., sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

[…] Con un primo mezzo di gravame, la parte appellante adduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che i documenti richiesti rientrerebbero tra i casi di eccezione assoluta all’accesso, in virtù del richiamo che l’art. 5 bis, c.3, d.lgs 33/13, fa ai limiti all’accesso documentale, e segnatamente all’art. 24 c. 1 e 2 e ai regolamenti ivi richiamati […]. Ad avviso dell’appellante, l’illegittimità del provvedimento di diniego discenderebbe dalla considerazione per cui i limiti previsti per l’accesso documentale, in quanto posti a presidio di interessi diversi da quelli che presidiando l’accesso civico generalizzato, non potrebbero essere richiamati ed applicati per analogia soprattutto laddove introducano limitazioni all’accesso sottratte alla riserva di legge. In tale ordine di idee, i limiti all’accesso documentale dovrebbero essere coordinati, contestualizzati e adattati alle finalità che ispirano il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato, rispetto al quale occorrerebbe sempre supportare il provvedimento che nega l’accesso con un preciso obbligo motivazionale. A sostegno di questa conclusione la parte appellante evidenzia che il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è stato qualificato dalla Corte EDU come diritto fondamentale protetto dall’art. 10, par. 1, CEDU, in quanto specifica manifestazione della libertà di informazione. Rileva, a tal riguardo, l’appellante che dalle Linee guida ANAC, dalla Circolare FOIA 2/2017 e dalla riserva di legge contenuta nell’art. 10 CEDU, discenderebbe che le pubbliche amministrazioni, nel definire le modalità concrete di esercizio del diritto, possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non possono incidere negativamente sull’estensione del diritto. Di qui la necessità di interpretare cum grano salis il rinvio che l’art. 5-bis, co. 3 del decreto opera all’art. 24, co. 1 e 2 della l. 241/1990, in tema di esclusione del diritto di accesso. Con un secondo mezzo di gravame, la parte appellante lamenta l’omessa pronuncia, da parte della sentenza impugnata, sul motivo del ricorso di primo grado tendente a conseguire l’annullamento […] del decreto ministeriale […] recante la [continua ..]

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