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L'amministrazione può bandire un nuovo concorso invece di scorrere una graduatoria vigente quando i profili professionali siano diversi o quando la graduatoria vigente sia riferita a un concorso interno

Argomento: concorsi pubblici
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6953)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

1. Gli odierni appellanti […] hanno impugnato la sentenza […] con la quale il Tribunale amministrativo […] ha respinto il ricorso in riassunzione presentato […] per la declaratoria dell’illegittimità dell’azione amministrativa e dei relativi atti e comportamenti […], laddove il predetto Ministero, una volta manifestata la volontà di coprire n. 13 posti di dirigente di II fascia, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria, ancora valida ed efficace, della procedura selettiva cui avevano partecipato i ricorrenti medesimi e senza motivare sul punto, ha indetto un nuovo concorso pubblico; […]. […] 5.3. La tesi dei ricorrenti (odierni appellanti) non può essere condivisa. 5.4. Le coordinate ermeneutiche elaborate dal Giudice delle leggi in materia di accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.) evidenziano in maniera inequivoca che il concorso pubblico costituisce il criterio ordinario di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, in quanto diretto ad assicurare, attraverso una selezione trasparente, di natura comparativa, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti predefiniti, i principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione. L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 14/2011 ha delineato i principi regolatori cui debbono attenersi le pp.aa. nella indizione dei concorsi pubblici. Superando l’orientamento giurisprudenziale che riconosceva all’amministrazione ampia discrezionalità nella decisione di indire un nuovo concorso, senza necessità di particolare motivazione rispetto alla mancata utilizzazione di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace (orientamento basato sulla considerazione che la nomina di idonei di un precedente concorso nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per la p.a.), l’Adunanza plenaria ha ribadito l’impossibilità di configurare un diritto soggettivo pieno all’assunzione degli idonei mediante scorrimento della graduatoria, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e della disponibilità di posti nella dotazione organica. Pur dando atto della natura ampiamente discrezionale della decisione della p.a. di procedere alla copertura dei posti vacanti nella dotazione organica, l’Adunanza plenaria ha individuato l’obbligo della p.a. di motivare in ordine alle [continua ..]

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