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La videoripresa di aree ultronee rispetto a quelle di propria pertinenza è illecita se non si dimostra un legittimo interesse legato ad una situazione di rischio effettivo

Alessandra Lepanto

 

Il provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, ha ad oggetto la videoripresa di aree ultronee rispetto a quelle di privata pertinenza ed i limiti a cui la medesima deve essere sottoposta, al fine di non ledere il diritto di privacy dell’individuo.
Nel caso di specie accadeva che, nel luglio 2021, i Carabinieri effettuassero una segnalazione al Garante  di cui sopra in merito alla presenza e all’installazione sul muro esterno di proprietà privata di una telecamera che risultava idonea a riprendere l’area pubblica limitrofa ove si trovavano un parco giochi e una piazza  pubblica.
Successivamente, l’Ufficio delegava la Guardia di Finanza - nello specifico il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche - ad effettuare le opportune verifiche e accertamenti, nel corso dei quali gli agenti rilevavano che l’impianto di videosorveglianza installato risultava composto da due telecamere.
Di queste due telecamere, la prima veniva posizionata sulla porta di ingresso dell’abitazione privata, brandeggiabile e con facoltà di orientamento a 360 gradi tramite applicazione installata sullo smartphone della proprietaria dell’immobile.
Occorre, inoltre, specificare che il dispositivo suddetto non si limitava solo a riprendere le immagini dell’area inquadrata, ma permetteva, altresì, la registrazione dell’audio e la possibilità di intervenire a mezzo vocale mediante l’attivazione di un microfono integrato.
Risultava, infine, la presenza di una seconda telecamera la quale, benchè non attiva, veniva posizionata immediatamente dopo un vialetto di accesso pubblico che collegava l’entrata con uno spazio interno all’edificio.
Sentita la parte, la stessa confermava la presenza delle due telecamere e le relative caratteristiche sopra descritte, specificando che la telecamera attiva riprendeva unicamente la porzione di spazio antistante il proprio ingresso e le zone immediatamente attigue e di proprietà esclusiva della stessa, in quanto non sussisteva la volontà e l’intenzione di riprendere il parco giochi collocato nelle immediate vicinanze.
Infine, la proprietaria precisava che la presenza dei dispositivi di videosorveglianza era diventata necessaria in seguito ad alcuni eventi di danneggiamento e minacce dalla stessa subiti e di cui aveva conservato sul proprio cellulare video/audio al fine di sporgere denuncia tramite l’ausilio di un legale.
Pertanto, a seguito degli accertamenti e dell’istruttoria svolti, nonchè delle dichiarazioni rese dalla parte, veniva notificato a quest’ultima l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice della Privacy, sul presupposto che il predetto impianto di videosorveglianza risultasse << idoneo alla ripresa di aree che non sono di diretta pertinenza, trattandosi di spazi pubblici (parco), e, pertanto, il correlato trattamento di dati personali risultava effettuato in assenza di un valido presupposto di liceità - anche in relazione alle registrazioni di audio” riconducibili a conversazioni avvenute su area pubblica - in violazione degli art. 5, par.1, lett. a), c) e 6, par. 1, del Regolamento e in assenza dell’informativa prevista dall’art. 13 del Regolamento >>.
Pertanto, la parte, informata dall’Ufficio della possibilità di produrre scritti o altri documenti difensivi  a sostegno della sua posizione difensiva nel procedimento de quo, faceva pervenire una comunicazione con cui avvisava circa l’avvenuta sostituzione della telecamera brandeggiabile con un modello a telecamera fissa puntato direttamente verso l’ingresso della propria abitazione.
In considerazione di quanto sopra, veniva accertato che la proprietaria dell’immobile aveva effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Difatti, << il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679.
A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.
Ciò a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare e le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione e il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi) >>.
Pertanto, dal predetto assunto ne discende quindi che non è vietato installare sistemi di ripresa video e, allo stesso tempo, dover necessariamente adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale inquadrato dalle telecamere sia limitato alle sole zone di pertinenza personale, anche mediante l’utilizzo di strumenti di attivazione della funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Tale disciplina prevede l’ipotesi di deroga nel caso in cui vi sia la sussistenza di situazioni di rischio  concreto ed effettivo, << in cui il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
Nel caso in esame, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di pertinenza, è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento >>.
Difatti, la deroga ad una norma di interesse pubblico generale e superiore (come ad es. la sicurezza e la privacy dei cittadini) è prevista solo nel caso di una minaccia o di un rischio concreto e provato tale per cui l’interesse alla sicurezza privata può trovare una motivazione solida di superamento dell’interesse altrui generale.
Pertanto, in caso di rischio temuto solo genericamente e in via del tutto astratta, la deroga non è sufficientemente fondata.
In conclusione, il Garante dichiara ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento che il trattamento di dati personali effettuato dalla Sig.ra risulta illecito poiché effettuato in maniera non conforme per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento in considerazione del fatto che la telecamera per le sue caratteristiche, risultava idonea a inquadrare anche parte del parco giochi antistante l’abitazione privata della Sig.ra parte della procedura.
Inoltre, il Garante ritiene sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento in quanto il caso in questione può essere qualificato come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento, in merito alla positiva considerazione delle dichiarazioni rese negli scritti difensivi prodotti dalla Sig.ra e ritenute idonee a valutare in buona fede la condotta dalla stessa tenuta nel momento in cui sostituiva la telecamera precedentemente installata con una fissa puntata verso l’ingresso.

Argomento: Privacy
Sezione:

(GPDP, 12 ottobre 2023, n. 477)

stralcio a cura di Annapia Biondi

“(…) Il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza se effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679.” “(…) L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico.” “(…) Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti. Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti). In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto tuttavia al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dati personali, rinvenibili nelle Linee guida n. 3/2019, sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 (reperibile sul sito dell’Autorità www.gpdp.it, doc. web 1712680). Nel caso in esame, l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee, rispetto a quelle di pertinenza, è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento. Quanto sopra [continua ..]

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