Argomento:
Responsabilità ente da reato (D.lgs. 231/2001)Sezione:
(Cass. Pen., SS.UU., 6 aprile 2023, n. 14840)
Stralcio a cura di Ilaria Romano
“6. L'ammissibilità del ricorso (…) comporta la necessità della soluzione della questione sulla quale è incentrato il ricorso in esame, relativa alla possibilità per l'ente di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., nell'ambito del processo instaurato a suo carico per l'accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato ex D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231.
Le norme relative alla messa alla prova non contengono alcun riferimento agli "enti" quali possibili soggetti destinatari di esse e neppure le norme del D.Lgs. n. 231 del 2001, sebbene introdotte antecedentemente a quelle disciplinanti l'istituto della messa alla prova per gli imputati maggiorenni, contengono agganci o richiami deponenti per l'immediata applicabilità dell'istituto di più recente introduzione agli enti. Gli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 231 del 2001, infatti, nel dettare le disposizioni generali sul procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, oltre a prevedere l'osservanza delle norme specificamente dettate dal decreto, contengono un richiamo esclusivamente alle disposizioni del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.
L'applicazione "estensiva" ovvero "analogica" dell'istituto della messa alla prova agli enti - in mancanza di norme di richiamo o di collegamento - ha fatto registrare nella giurisprudenza di merito decisioni contrastanti, contrapponendosi ad un gruppo di ordinanze negative all'ammissione dell'ente alla prova (…), altre pronunce, invece, favorevoli (…), tra cui quella oggetto di impugnazione.
6.1. Le ragioni ostative (…) risultano enunciate (…) con argomentazioni diversificate. In particolare, è stato messo in risalto come la sospensione del procedimento con messa alla prova si manifesti, dal punto di vista afflittivo, attraverso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rientrante a pieno titolo nella categoria delle sanzioni penali, ma, in assenza - de jure condito- di una normativa di raccordo che renda applicabile la disciplina di cui all'art. 168-bis c.p. alla categoria degli enti, deriva che l'istituto in esame, in ossequio al principio della riserva di legge, non risulta applicabile ai casi non espressamente previsti e, quindi, alle società in relazione alla responsabilità amministrativa ex [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio