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L´adozione del MOG non basta per l´ottenimento del controllo giudiziario se manca la prognosi favorevole circa l´assenza di condizionamenti mafiosi dell´impresa

Argomento: Interdittiva Antimafia
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2023, n. 11326)

Stralcio a cura di Lorenzo Litterio

“2. […], questa corte ha affermato che in materia di misure di prevenzione, l'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva può avere accesso alla misura del controllo giudiziario a sua richiesta, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, allorché abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra un'ipotesi di agevolazione dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 con carattere " occasionale" […]. Il controllo giudiziario è, quindi, ontologicamente connotato dalla natura occasionale del "contagio mafioso"[…].  3.1. […], il Tribunale di […] rigettava l'istanza di ammissione al controllo giudiziario avanzata ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, nell'interesse di […] nella qualità di legale rappresentante della […] s.r.l., destinataria di un'informazione interdittiva antimafia emessa, ex art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011, dal Prefetto di […]. A fondamento della propria decisione, il Tribunale rilevava gli elementi - […] - tratti dal procedimento penale […], sintomatici nel rivelare un rapporto tra il […] ed i soggetti facenti parte delle cosche mafiose e tale da non potersi definire come "agevolazione occasionale". 3.2. La Corte territoriale […] confermava il diniego di ammissione al controllo. […], la Corte ha ricordato come "in seno al procedimento […] è stato ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari […] gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. […] essendo la sua impresa compresa fra quelle che ottenevano, con metodo mafioso, appalti e commesse […]. […] l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata non risulta collegata tanto al requisito della occasionalità della infiltrazione per il passato quanto alla probabilità dell'effettivo risanamento dell'impresa la cui proprietà è tuttora caratterizzata dal collegamento con un soggetto incline a stringere accordi illeciti per operare sul mercato. La decisione segue quanto già chiarito da vari precedenti di questa Suprema Corte. Invero, […], si afferma come […] il giudice deve «decidere se l'azienda istante, grazie all'applicazione della misura, possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli "eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a [continua ..]

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