Argomento:
D.lgs. n. 81/2008Sezione:
(Cass. Pen., Sez. I, 4 maggio 2023, 18744)
Stralcio a cura di Fabio Coppola
“(…) Le doglianze riguardanti l'esonero da responsabilità del datore di lavoro per abnormità del comportamento del lavoratore, mancanza dei nesso di causalità tra le violazioni individuate in sentenza dalla Corte di merito e l'infortunio mortale occorso al lavoratore sono destituite di fondamento. (…)
La Corte di merito ha correttamente osservato come la causa del decesso del lavoratore sia riconducibile comunque a colpa del ricorrente, i quale non aveva previsto li rischio rappresentato dalla presenza del profondo invaso nell'area dell'azienda e non aveva previamente informato il lavoratore di tale pericolo. (…)
I profili inerenti alla mancanza di previsione del rischio ed alla inadeguata formazione del lavoratore assumono carattere di centralità nella motivazione della sentenza impugnata, superando ogni rilevo difensivo in ordine al prospettato volontario comportamento serbato dalla vittima.
Lo sviluppo di tali premesse ha consentito ai giudici di merito di sostenere, in modo logico e coerente, la ricorrenza del necessario nesso di causalità tra la condotta omissiva del garante della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo, rapporto che deve ritenersi interrotto, a sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. per., solo nel caso in cui sia dimostrata l'abnormità del comportamento del lavoratore, evenienza da escludersi nel presente caso. (…)
E' orientamento costante, in materia di infortuni sul lavoro, quello in base al quale la condotta colposa del lavoratore infortunato non possa assurgere a causa sopravvenuta, da sola sufficiente a produrre l'evento, quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando li comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell’abnormità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (…).
A ciò deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore, in presenza di evidenti criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro, non potrà mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Ciò in quanto, tali disposizioni, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, sono dirette a tutelare [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio