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Il diniego di iscrizione nella c.d. white list produce gli stessi effetti dell´interdittiva antimafia

Argomento: Codice Antimafia
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. II, 19 gennaio 2023, n. 2156)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

“5.1.2. Il sistema della documentazione antimafia, previsto dal c.d. Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011) (…) si fonda sulla distinzione tra le comunicazioni antimafia e le informazioni antimafia (art. 84 del D.Lgs. n. 159 del 2011), che (…) costituiscono le fondamentali misure di prevenzione amministrative previste dal Codice nel libro II e tuttora confermate, nel loro impianto anche dalla modifica del Codice antimafia, di cui alla L. n. 161 del 17 ottobre 2017, entrata in vigore il 19 novembre 2017. (…)L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 (l'esistenza, come detto, di un provvedimento di prevenzione definitivo), nonché nell'attestazione della sussistenza, o meno, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi della società o delle imprese interessate (art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011). (…)5.2. (…) Il legislatore, con l'art. 29, comma 1, del D.L. n. 90 del 2014, è intervenuto in modo organico sul sistema delle c.d. white list e, cioè, su quell'apposito elenco "di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti" in delicati settori delle opere pubbliche, tenuto dalla Prefettura, il cui provvedimento negativo si fonda sugli stessi elementi che devono essere posti a base dell'informazione antimafia, in quanto la Prefettura "effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall’elenco" (…). Per poter essere iscritte nell'elenco white list, le imprese devono presentare un'apposita istanza alla Prefettura territorialmente competente (…).6. L'equivalenza dei presupposti legittimanti il diniego della iscrizione nella white list con quelli che comporta la adozione della interdittiva determina una sostanziale equiparazione tra i due istituti, con la differenza che il primo consegue ad un procedimento promosso dal privato, la seconda ad un procedimento avviato d'ufficio. Detta equivalenza costituisce consolidato ed univoco orientamento dei giudici amministrativi. In tal senso, si è affermato che il diniego di iscrizione nella white list provinciale presenta identica ratio delle comunicazioni [continua ..]

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