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Infortuni sul lavoro: la portata liberatoria della delega rispetto ai soggetti deleganti cambia a seconda che si tratti di delega di funzioni o delega gestoria


Argomento: D.lgs. n. 81/2008
Sezione:

(Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2023, n. 8476)

Stralcio a cura di Fabio Coppola 

“Il ricorso deve essere accolto con riferimento al primo assorbente motivo, relativo alla individuazione del soggetto investito della posizione di garanzia in relazione all'infortunio verificatosi e alla portata della delega rilasciata dal Consiglio di Amministrazione della società al consigliere di amministrazione (…) La Corte di Appello ha ritenuto che tale delega rilasciata dal ricorrente (…) datore di lavoro, ad (…) non fosse liberatoria, in quanto con la stessa erano stati attribuiti compiti inerenti osservanza e l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e non già la posizione di garanzia riferita ai poteri di organizzazione e gestione dell'impresa in materia di sicurezza e, soprattutto, senza attribuzione di una illimitata facoltà di spesa, in relazione a tutto ciò che è necessario per dotare l'impresa dei mezzi idonei per la tutela della incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi. (…) Il ricorrente si duole di tale ricostruzione e osserva che il documento in atti era a tutti gli effetti una delega di funzioni rilasciata dall’imputato (…) all'amministratore delegato (…) in quanto conforme ai requisiti previsti dall’art. 16 T.U. n. 81/2008, se non per il dato della mancata indicazione del potere di spesa, peraltro irrilevante in ragione del modesto costo degli interventi che avrebbero dovuto essere adottati e che erano stati omessi, avrebbe dovuto essere considerata liberatoria. Il richiamo al contenuto dei verbali consente di affermare che la delega della cui portata si discute è conferita dal consiglio di amministrazione ad un consigliere ed ha, pertanto, in astratto le caratteristiche delle delega gestoria contemplata dal diritto societario all'art. 2381 cod. civ. Mentre nel caso della delega di funzioni contemplata dall'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 viene in rilievo la traslazione di alcuni poteri e doveri di natura prevenzionistica, nel caso della delega gestoria vengono in rilievo criteri di ripartizione de ruoli e delle responsabilità tra gli amministratori in ambito societario caratterizzato da strutture più o meno articolate. (…) La delega di funzioni di cui all'art. 16 d. g s n. 81/2008 è lo strumento con il quale il datore di lavoro (e non anche il dirigente, pure investito a titolo originario come il preposto dal TUSL di compiti a tutela della sicurezza sui luoghi di [continua ..]

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