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COVID-19, niente responsabilità penale se il datore ha applicato i protocolli

Argomento: Responsabilità datore di lavoro
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., sez. 3, 1 dicembre 2023, n. 47904)

Stralcio a cura di Giovanni de Bernardo

“(…) 2. La verifica della fondatezza delle contestazioni rivolte al (OMISSIS), nella già ricordata qualità di datore di lavoro con riferimento al punto vendita (OMISSIS) LIGURIA di (OMISSIS), impone all'evidenza di esaminare i rapporti esistenti tra le disposizioni emergenziali progressivamente introdotte nell'ordinamento, al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, e le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori, penalmente sanzionate ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. In particolare, è necessario stabilire se debba riconoscersi, alle prime, una valenza derogatoria rispetto alla ordinaria portata applicativa delle seconde, sia con riferimento a disposizioni di dettaglio (quali, per quanto qui specificamente rileva, l'adozione di misure idonee a garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, ovvero - in caso di impossibilità - l'utilizzo, da parte del lavoratore, di dispositivi di protezione individuali di una determinata tipologia); sia, più in generale ed anzitutto, con riferimento al principio di massima tutela del lavoratore, elaborato e costantemente applicato - accanto ed oltre alle specifiche disposizioni gravanti sul datore di lavoro – dalla giurisprudenza attraverso l'interpretazione, ormai pienamente consolidata, dell'articolo 2087 c.c. (…). Ad avviso di questo Collegio, la ricostruzione operata dal Tribunale di Savona merita di essere condivisa. 3.1. All'esito di una puntuale disamina delle risultanze acquisite, la sentenza impugnata ha preso anzitutto in considerazione il Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 16 il quale, al comma 1, testualmente dispone che "per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla Delib. Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 74, comma 1, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari". [continua ..]

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