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E´ nulla la misura cautelare della custodia in carcere disposta in assenza dell´interrogatorio preventivo ex art. 291 comma 1-quater c.p.p quando il suo mancato svolgimento non trovi fondamento nelle esigenze cautelari ostative prescritte dalla norma
Argomento: Misure cautelari personali
Sezione: Sezione Semplice
“(…) 1. Il Tribunale di (…), in funzione di Tribunale del riesame, ha annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (…), revocando la misura cautelare della custodia in carcere applicata a (…).
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (…), deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui contesta, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 177, 291, comma 1-quater, e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.) e del vizio di motivazione, l’affermata nullità dell’ordinanza applicativa, fatta discendere dal mancato svolgimento dell’interrogatorio preventivo, in conseguenza della ritenuta insussistenza del pericolo di fuga. (…).
1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. (…).
3. Quanto alla dedotta violazione della legge processuale, l’imputazione provvisoria, allo stato, ha per oggetto, per quanto attiene al ricorrente, la partecipazione (priva di funzioni dirigenziali o organizzative e comunque apicali), ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazioni di autovetture, nonché di estorsioni mediante il sistema del cosiddetto “cavallo di ritorno”, e la realizzazione, in concorso con altri sodali, di sette delitti satellite, tutti perpetrati nell’arco di otto giorni.
3.1. L’ordinanza genetica aveva ravvisato un concreto pericolo di fuga, in relazione alla posizione di (…), valorizzando
- gli accertati contatti con esponenti di organizzazioni di tipo mafioso, che avrebbero potuto offrire appoggi logistici all’indagato, così da permettergli di sottrarsi all’esecuzione delle misure cautelari;
- l’ausilio prestato dal ricorrente e da altro associato a un cittadino (…) destinatario di misure restrittive, onde favorirne la latitanza;
- l’elevato numero di contestazioni e la gravità dei fatti di reato, con la concreta prospettiva della futura irrogazione di una pena sicuramente consistente.
Il Tribunale ha reputato questi elementi come probatoriamente neutri e, comunque, privi di una definitiva pregnanza inferenziale. In particolare,
-il riferimento al mero titolo di reato risulta del tutto generico e, ex lege, non è di per sé solo sintomatico rispetto alla specifica esigenza cautelare;
- altri coindagati, (…), avevano in [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., II Sez., 11 febbraio 2025, n. 5548)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
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